Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza – Articolo 102 Dlgs 81 08

L’RLS, che rappresenta i lavoratori in azienda per la  loro sicurezza deve partecipare attivamente, qualora nominato, alla valutazione dei rischi aziendali come nel caso dei cantieri edili nel momento che danno i lavori in appalto ad altre aziende, come precisato dall’articolo 102 del decreto legislativo 81 del 2008.

Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

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