Articolo 122 Dlgs 81 08
Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Art. 122.
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII.