Articolo 122 Dlgs 81 08

Sezione IV

Ponteggi e impalcature in legname

Art. 122.
Ponteggi ed opere provvisionali

1. Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII.

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