Articolo 126 Dlgs 81 08

Art. 126.
Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Nessun commento presente.

Devi identificarti per pubblicare un commento.