Articolo 127 Dlgs 81 08

Art. 127.
Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche’ la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

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