Articolo 158 Dlgs 81 08
Art. 158.
Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione e’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e’ punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).