Articolo 212 Dlgs 81 08

Art. 212.
Linee guida

1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l’applicazione del presente capo nello specifico settore dell’utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.

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