Articolo 24 Dlgs 81 08

Art. 24.
Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche’ alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

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