Articolo 246 Dlgs 81 08

Capo III

Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 246.
Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche’ bonifica delle aree interessate.

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