Articolo 266 Dlgs 81 08

Titolo X

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Capo I

Art. 266.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi e’ rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.

Nessun commento presente.

Devi identificarti per pubblicare un commento.