Articolo 270 Dlgs 81 08
Art. 270.
Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.
2. La richiesta di autorizzazione e’ corredata da:
a) le informazioni di cui all’articolo 269, comma 1;
b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L’autorizzazione e’ rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed e’ rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonche’ di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della salute comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali e’ stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
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