Articolo 285 Dlgs 81 08

Art. 285.
Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione dell’articolo 277, comma 1.

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