Articolo 56 Dlgs 81 08

Art. 56.
Sanzioni per il preposto

1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a)e),f);
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b)c)d);
c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettera g).

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