Articolo 67 Dlgs 81 08

Art. 67.
Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche’ gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
L’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove e’ prevista la presenza di più di tre lavoratori.

4. La notifica di cui al presente articolo e’ valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5.

  • #1 scritto da Spinelli
    circa 11 anni fa

    Art. 67.
    Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
    …….ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.

    La norma non indicata i tempi della notifica, ad esempio 30 giorni prima dell’ inizio dei lavori, se contemporaneamente alla presentazione della DIA o SCIA ecc.
    prima? durante? o dopo?

    Questa imprecisione lascia ampi margini di dubbi interpretativi e non consente all’organo di vigilanza di contestare la sanzione amministrativa in modo equao .

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