La sorveglianza sanitaria del personale professionalmente esposto, a radiazioni ionizzanti, da parte del medico autorizzato, è in atto da molti anni nelle strutture ospedaliere o, comunque, dove siano utilizzate apparecchiature radiogene. Tuttavia, l’ emanazione del D.Lgs. n. 230/1995 che recepisce  la normativa comunitaria di radioprotezione, comporta la necessità di  organizzare la materia e di armonizzarla con gli altri aspetti di medicina del lavoro.

Secondo  la normativa, in base alla valutazione dell’esperto qualificato del rischio da parte di ciascun lavoratore, di superare i limiti di equivalenza di dose efficace stabiliti dalla normativa, il personale che opera con fonti radiogene dovrà essere classificato in:

−       esposti di categoria A

−       esposti di categoria B

−       non esposti

La legge prevede che entrambi gli esposti di categoria A e B siano sottoposti a sorveglianza fisica (dosimetria).

Inoltre, gli esposti di categoria A devono essere sottoposti a sorveglianza medica semestrale, da parte del medico autorizzato: mentre gli esposti di categoria B a sorveglianza medica annuale da parte del medico autorizzato oppure del medico competente.

I lavoratori  considerati non  esposti non sono sottoposti a sorveglianza fisica,né sanitaria.

E’opportuno, tuttavia, che gli operatori di categoria A siano sottoposti ad un unico tipo di visita periodica da parte del medico autorizzato ,il quale terrà conto, nel giudizio di idoneità, di tutti i fattori di rischio ai cui tali soggetti sono esposti.

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