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Corsi sicurezza sul lavoro accordo stato regioni

Corsi a norma nuovo Accordo stato-regioni del 21 dicembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2012, formazione per dirigenti preposti datori di lavoro RSPP e lavoratori d.lgs 81 08.

Questo accordo è in vigore dal 26 gennaio del 2012 e contiene le nuove norme per la formazione alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori per lavoratori, dirigenti e preposti stabilito dall’art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08.

L’accordo non riguarda gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi che rimangono normati dalla normativa precedente cioè dai Decreti Ministeriali 10 marzo 1998 e dal Decreto Ministeriale 388 del 2001.

Innanzitutto vengono classificate tutte le aziende a tre livelli di rischio: basso, medio e alto, per fare un esempio appartengono ala rischio basso il commercio (all’ingrosso e al dettaglio), le attività artigianali, gli alberghi, i ristoranti, le attività amministrative, culturali e ricreative e i servizi domestici, al rischio medio appartengono, agricoltura, trasporti, magazzinaggio, servizi postali e di corriere, assistenza sociale non residenziale, pubblica amministrazione e istruzione, al rischio alto infine appartengono le attività estrattive, costruzioni, industria manifatturiera, industria chimica, produzione e distribuzione energia, smaltimento rifiuti, sanità, assistenza sociale residenziale.

Tutti i lavoratori di tutti i settori, dovranno innanzitutto effettuare un corso generale di formazione della durata di 4 ore, eseguito questo corso a seconda del settore cui appartengono, i lavoratori dovranno effettuare corsi per ulteriori 4 ore per gli appartenenti alla classificazione rischio basso, 8 ore per i settori a rischio medio e 12 ore per i classificati a rischio alto.

Svolto questo aggiornamento iniziale nel successivo quinquennio tutti i lavoratori di tutti i settori dovranno effettuare corsi di formazione per complessive 6 ore che possono essere distribuite anche nel corso del quinquennio successivo.

Veniamo ora ai preposti, innanzitutto i preposti sono dei lavoratori e quindi dovranno avere effettuato la formazione sovra citata, dopodiché dovranno effettuare un corso specifico per preposti della durata di 8 ore. Anche i preposti dovranno effettuare nel quinquennio successivo 6 ore di aggiornamento, quindi per quanto riguarda l’aggiornamento ad esempio i preposti dovranno effettuare le 6 ore di aggiornamento in quanto lavoratori e le 6 ore di aggiornamento in quanto preposti.

Differente è in vece la situazione dei dirigenti, i dirigenti non devono effettuare la formazione iniziale come lavoratori, ma devono effettuare un corso specifico per dirigenti della durata di 16 ore strutturato in 4 moduli esattamente definiti dall’accordo stato-regioni:

–         il primo modulo è di tipo giuridico-normativo;

–         in seguito viene trattato il modulo gestionale-organizzativo;

–         la valutazione dei rischi;

–         il quarto è un modulo comunicativo-relazionale.

Anche i dirigenti dovranno effettuare nel successivo quinquennio 6h di aggiornamento.

Abbiamo finora parlato della situazione a regime valida per esempio per chi viene assunto dal 26 gennaio 2012 in poi.

Il riconoscimento della formazione pregressa:

Tutti corsi effettuati e completati entro il 26 gennaio 2012 sono ritenuti validi purché si tratti di corsi dedicati a lavoratori, dirigenti e preposti. Dovranno effettuare tutti comunque l’aggiornamento quinquennale ed il quinquennio si calcola a partire dalla data di completamento del corso, ad esempio un lavoratore che abbia effettuato il corso completato nel 2010 dovrà effettuare le 6 ore di aggiornamento entro il 2015.

Inoltre c’è una finestra applicativa:

tutti i corsi formalmente deliberati prima del 26 gennaio 2012 ma che si concluderanno dopo tale data sono ritenuti validi indipendentemente dalla durata purchè si concludano entro un anno dall’entrata in vigore (26 gennaio 2013), anche in questo caso ovviamente deve essere fatto l’aggiornamento alla scadenza quinquennale.

Il personale già in servizio al 26 gennaio 2012 ma che non abbia effettuato alcuna formazione in precedenza, dovrà completare il percorso formativo tassativamente entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, ovvero entro il 26 luglio del 2013.

Mentre invece il personale di nuova assunzione, quello che viene assunto dopo il 26 gennaio del 2012 dovrà completare il percorso formativo, a seconda del settore di appartenenza, e a seconda del ruolo (lavoratore, dirigente o preposto) preferibilmente prima dell’assunzione e in ogni caso entro 60 giorni dall’assunzione.

Proprio per consentire alle aziende e agli enti di ottemperare a tutti gli obblighi formativi per tutto il personale, già presente, che abbia eseguito la formazione, che debba aggiornarsi, che invece sia stato assunto recentemente e quindi non abbia fatto nessuna formazione, il limite di partecipazione ai corsi fissato dalla normativa per tutti i corsi è di 35 partecipanti .

Su richiesta effettuiamo corsi in sede, video corsi e corsi on-line, per qualsiasi informazione rivolgersi a:

contatto mail: info@giuliomorelli.com

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© Giulio Morelli Consulente per la sicurezza e haccp. Corsi di formazione online e in aula
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