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Giulio Morelli

Accordo Stato-Regioni 2025: corsi, ore e aggiornamenti

In sintesi

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) è oggi l'unico testo che fissa durata, contenuti e modalità dei corsi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008.

di Giulio Morelli·10 min read·

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) è oggi l'unico testo che fissa durata, contenuti e modalità dei corsi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008. Ha sostituito gli accordi del 2011, 2012 e 2016 e ha introdotto due novità pesanti: un corso obbligatorio di 16 ore per tutti i datori di lavoro e un corso preposti salito a 12 ore con aggiornamento biennale.

Questa guida riassume il quadro completo, figura per figura. Per l'applicazione pratica in azienda c'è la guida operativa su come applicare l'Accordo Stato-Regioni nella formazione aziendale, mentre il passaggio dalle vecchie regole è trattato in cosa resta valido degli accordi 2011 e 2012.

Che cos'è l'Accordo e quando è entrato in vigore#

L'Accordo è stato sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Il testo vero e proprio è l'Allegato A, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

Sulla data di partenza il Ministero ha chiarito il punto nelle proprie FAQ: l'Accordo è in vigore dal 19 maggio 2025, giorno della pubblicazione sul sito istituzionale. Da quella data decorrono i termini transitori, oggi in gran parte già scaduti.

Il campo di applicazione è ampio. L'Accordo riunisce in un solo documento la formazione di:

  • lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro (art. 37);
  • datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34);
  • RSPP e ASPP (art. 32);
  • coordinatori per la sicurezza nei cantieri (art. 98 e Allegato XIV);
  • lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);
  • operatori di attrezzature che richiedono un'abilitazione specifica (art. 73, comma 5).

Restano fuori, con le proprie norme, la formazione antincendio (DM 2 settembre 2021), il primo soccorso (DM 388/2003) e la formazione degli RLS, che segue l'art. 37, commi 10 e 11.

Com'è organizzato il testo#

L'Allegato A è diviso in sette parti. La Parte I regola soggetti formatori, docenti, organizzazione dei corsi e attestati. La Parte II elenca i corsi iniziali, la Parte III gli aggiornamenti, la Parte IV le metodologie (presenza, videoconferenza, e-learning, verifiche). Le Parti V, VI e VII trattano crediti formativi, controlli e disposizioni transitorie. Seguono allegati tecnici, tra cui l'Allegato IV con la classificazione dei settori per classe di rischio.

Le durate dei corsi iniziali#

La tabella riporta le durate minime previste dalla Parte II. Sono ore di formazione effettiva, escluse le verifiche finali dove indicato.

FiguraCorso inizialeNote
Lavoratori, formazione generale4 oreUguale per tutti i settori
Lavoratori, formazione specifica4, 8 o 12 oreRischio basso, medio o alto secondo l'Allegato IV
Preposti12 oreDopo la formazione da lavoratore
Dirigenti12 orePiù 6 ore di modulo cantieri per le imprese affidatarie
Datori di lavoro16 orePiù 6 ore di modulo cantieri per le imprese affidatarie
Datore di lavoro che fa l'RSPP8 ore di modulo comunePiù 12 o 16 ore in agricoltura, pesca, costruzioni, chimico
RSPP e ASPPModulo A 28 ore, Modulo B 48 orePiù specializzazioni B-SP da 12 o 16 ore
Solo RSPPModulo C 24 oreNon richiesto agli ASPP
Coordinatori sicurezza120 oreAllegato XIV del D.Lgs. 81/08
Ambienti confinati12 ore4 teoriche e 8 pratiche

Rispetto al 2011 i dirigenti scendono da 16 a 12 ore, mentre i preposti passano da 8 a 12. Come si ricava la classe di rischio dei lavoratori dal codice di attività è spiegato nell'articolo su codice ATECO e classe di rischio. Il corso per i datori di lavoro è del tutto nuovo: prima era obbligatorio solo per chi assumeva il ruolo di RSPP.

Il nuovo corso per tutti i datori di lavoro#

L'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 prevedeva da tempo una formazione per il datore di lavoro, ma mancava un accordo che ne fissasse durata e contenuti. Ora il corso dura 16 ore ed è articolato in un modulo giuridico-normativo e in uno di organizzazione e gestione della sicurezza. Il termine per completarlo è di 24 mesi dall'entrata in vigore, quindi maggio 2027.

Chi vuole svolgere anche i compiti di RSPP aggiunge il modulo comune di 8 ore e, nei quattro settori previsti, il modulo integrativo. I dettagli sono nell'articolo dedicato a cosa cambia per il datore di lavoro RSPP.

RSPP e ASPP#

Il percorso resta articolato in tre moduli. Il Modulo A (28 ore) è propedeutico a tutti gli altri; il Modulo B comune (48 ore) vale per ogni settore e si integra con cinque specializzazioni: agricoltura (16 ore), pesca (12), costruzioni (16), sanità residenziale (12) e chimico-petrolchimico (16). Il Modulo C (24 ore) serve solo a chi assume la funzione di responsabile.

Gli aggiornamenti#

La Parte III conferma la logica del quinquennio per quasi tutte le figure, con l'eccezione dei preposti. Le ore indicate sono minime.

FiguraAggiornamentoPeriodicità
Lavoratori6 oreOgni 5 anni
Preposti6 oreOgni 2 anni
Dirigenti6 oreOgni 5 anni
Datori di lavoro6 oreOgni 5 anni
Datore di lavoro che fa l'RSPP8 oreOgni 5 anni
RSPP40 oreOgni 5 anni
ASPP20 oreOgni 5 anni
Operatori di attrezzature4 oreOgni 5 anni
Ambienti confinati4 ore di praticaOgni 5 anni

La cadenza biennale dei preposti deriva direttamente dall'art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/08, introdotto nel 2021, e l'Accordo la rende operativa. Un aggiornamento in ritardo non cancella subito la formazione: secondo le FAQ ministeriali il credito formativo decade solo dopo dieci anni senza aggiornamenti, oltre i quali il corso va ripetuto per intero.

Modalità di erogazione: aula, videoconferenza, e-learning#

La Parte IV riconosce quattro modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista. La videoconferenza sincrona, con docente e partecipanti collegati in tempo reale, è equiparata all'aula per la parte teorica. L'e-learning, invece, è ammesso solo per alcuni corsi.

CorsoE-learning ammesso
Lavoratori: formazione generale e aggiornamentoSì
Lavoratori: specifica rischio bassoSì
Lavoratori: specifica rischio medio e altoNo
Preposti, corso e aggiornamentoNo
Dirigenti e datori di lavoroSì
Datore di lavoro RSPP: modulo comune e integrativiNo
Datore di lavoro RSPP: aggiornamentoSì
Attrezzature e ambienti confinatiNo, nemmeno la videoconferenza

Per i preposti le FAQ del Ministero sono esplicite: l'e-learning è escluso sia per il corso sia per l'aggiornamento. Per le attrezzature tutta la formazione, teoria compresa, si svolge in presenza fisica: un esempio è il corso per gru a torre. Le condizioni tecniche delle piattaforme sono descritte nella pagina sulla formazione e-learning per la sicurezza sul lavoro.

Verifiche, attestati e controlli#

Ogni corso si chiude con una verifica finale dell'apprendimento, obbligatoria anche quando la tabella del singolo corso non la menziona. Per accedervi serve la frequenza di almeno il 90% delle ore previste. Il test dei corsi base prevede almeno 30 domande riferite all'intero programma; in alternativa è possibile un colloquio.

La novità meno conosciuta è la verifica dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa. Non si tratta di un nuovo esame, ma di un controllo, da documentare, che i comportamenti in reparto riflettano ciò che è stato insegnato. Nelle aziende che tengono la riunione periodica dell'art. 35 la verifica può trovare spazio lì; nelle altre si applicano le modalità indicate nella Parte IV.

Le altre regole organizzative più rilevanti:

  1. massimo 30 partecipanti per edizione, escluso l'e-learning;
  2. nelle esercitazioni pratiche almeno un docente ogni sei discenti;
  3. registro presenze cartaceo o elettronico e verbale della verifica finale;
  4. attestato con dati del soggetto formatore, codice fiscale del partecipante, tipo di corso, riferimento normativo, durata, modalità di erogazione, data e firma;
  5. fascicolo del corso conservato per almeno dieci anni.

I docenti devono possedere i requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 sui formatori per la sicurezza, salvo diverse indicazioni del singolo corso.

Regime transitorio in sintesi#

Fino a maggio 2026 era possibile avviare corsi secondo gli accordi abrogati. Quel periodo è chiuso: ogni corso avviato oggi deve seguire l'Accordo 2025. La formazione già svolta resta valida tramite il sistema dei crediti, e quella dei lavoratori fatta con l'accordo del 2011 ha credito totale. Tutti i casi, comprese le abilitazioni per attrezzature dell'accordo 2012, sono analizzati nell'articolo sul passaggio dagli accordi 2011 e 2012.

Il quadro aggiornato dei corsi disponibili è nella pagina dedicata all'Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro, mentre il testo ufficiale si consulta sul sito del Ministero del Lavoro.

Domande frequenti#

L'Accordo Stato-Regioni 2025 sostituisce tutti gli accordi precedenti?#

Sì, per i corsi che rientrano nel suo campo di applicazione. Sostituisce l'accordo del 21 dicembre 2011 su lavoratori, preposti e dirigenti, quello sui datori di lavoro RSPP, l'accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature e quello del 7 luglio 2016 su RSPP e ASPP. Antincendio, primo soccorso e RLS restano invece regolati dalle rispettive norme.

Il corso di 16 ore per il datore di lavoro è obbligatorio anche nelle piccole imprese?#

Sì. L'obbligo dell'art. 37, comma 7, riguarda ogni datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti e dal settore. Il corso va concluso entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, cioè entro maggio 2027. La formazione già svolta con contenuti conformi viene riconosciuta come credito secondo le regole dell'Allegato III.

Ogni quanto deve aggiornarsi un preposto?#

Ogni due anni, con almeno 6 ore di aggiornamento. La periodicità biennale è fissata dall'art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/08 e l'Accordo ne stabilisce la durata minima. Va ripetuto anche prima della scadenza se cambiano i rischi o ne emergono di nuovi. L'aggiornamento non può essere svolto in e-learning.

La formazione dei lavoratori si può fare tutta online?#

Solo in parte. La formazione generale di 4 ore, la specifica per il rischio basso e l'aggiornamento possono essere svolti in e-learning. Per i settori a rischio medio e alto la parte specifica richiede aula o videoconferenza sincrona. Le esercitazioni pratiche e l'addestramento restano sempre in presenza.

Cosa succede se l'aggiornamento è scaduto?#

Il lavoratore non è formato in modo adeguato finché non completa l'aggiornamento, e il datore di lavoro risponde della violazione dell'art. 37. Secondo le FAQ ministeriali, però, entro dieci anni dall'ultimo corso basta recuperare l'aggiornamento mancante. Oltre i dieci anni senza aggiornamenti il credito decade e bisogna ripetere il corso completo.


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