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Dirigenti e Preposti e Lavoratori : Formazione sicurezza sul lavoro D.lgs 81 08

La nuova Formazione in base all’accordo stato regioni per la sicurezza , corsi erogati in linea con il nuovo decreto su tutto il territorio nazionale, formazione specifica per Lavoratori Dipendenti, Dirigenti, Preposti e RSPP.

Richiedi informazioni sui nostri corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro , chiama il numero verde 800146627 o invia una mail a info@giuliomorelli.com .

Questo articolo eroga prime informazioni sull’accordo sancito nella conferenza stato-regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione di Dirigenti e Preposti, Lavoratori e Datori di Lavoro che svolgono l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale), ai sensi dell’art.34 e 37 del D.Lgs. 81/08 il così detto Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’accordo riguarda la Formazione Dirigenti che è sancito dall’art. 37 comma 7 dell’81 e la Formazione dei Preposti sancita dallo stesso art. 37 comma 7, in entrambe i casi è obbligatorio la formazione Dirigenti e Preposti, ma l’art. in questione (art. 37 comma 7) non specifica la quantità del numero di ore di formazione, le modalità, i contenuti datici e quant’altro. Lo stesso dicasi per la Formazione Lavoratori che è guidata dall’art. 37 comma 2 in questo caso con un rinvio specifico la conferenza stato-regioni per definire appunto la qualità della formazione, i contenuti datici, il numero di monte ore minimo e le tipologie di verifica degli apprendimenti, sono appunto state definite dalla conferenza del 21 dicembre 2011. L’accordo riguarda anche un’altra tipologia di formazione, ovvero la Formazione Datori di Lavoro che svolgono l’incarico di RSPP, che è stata stipulata lo stesso giorno il 21 dicembre 2011 ma con un provvedimento diverso e parallelo a quello della Formazione Dirigenti, Lavoratori e Preposti.

Prima di indicare quali sono le nuove regole per la formazione va ricordato che tutte le aziende italiane sono state divise in 3 tipologie di rischio: rischio basso, rischio medio e rischio alto.

Nel rischio basso rientrano tutti i lavoratori impiegati in uffici, o comunque inseriti in situazioni non a contatto con reparti produttivi come magazzini, trasporti e quant’altro, vengono inoltre inserite in questa categoria alcune aziende specifiche del Macrosettore B9, nel rischio medio rientrano le aziende del settore dell’agricoltura, della pesca, del commercio e della funzione pubblica ovvero pubblica amministrazione e pubblica istruzione, nel rischio alto rientrano tutte le altre, e quindi le aziende del Macrosettore Ateco B3 edilizia, costruzioni, Macrosettore Ateco B4 manifatturiero e quindi aziende meccaniche, tessili e public company, del Macrosettore B5 ossia le industrie chimiche e collegate nel Macrosettore B7 quindi sanità e aziende sociali che svolgono attività sanitarie.

La Formazione dei Lavoratori è suddivisa in 2 grandi tipologie: la Formazione Generale e la Formazione Specifica. La Formazione Generale ha una durata minima di 4h ed è uguale per tutte le aziende del nostro paese, quindi i lavoratori devono svolgere 4h di formazione sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e i doveri e naturalmente la responsabilità e gli obblighi e le sanzioni collegate, nonché sulle attività svolte e le incombenze di competenza della pubblica amministrazione di vigilanza e di controllo, quindi ASL, vigili del fuoco ed altri…

La Formazione Specifica invece ha una durata diversa, varia a seconda che si tratti di rischio basso, medio o alto e deve riguardare tutte le tipologie di infortuni, meccanici, elettrici, attrezzature, cadute dall’alto, nonché collegate all’esposizione di agenti chimici, cancerogeni, biologici, o agenti fisici come, rumore, vibrazioni, radiazioni, l’utilizzo dei video terminali e la scelta ed uso dei dispositivi di protezione individuale.

La Formazione Specifica deve inoltre riguardare anche aspetti più particolari dei luoghi come il microclima, l’illuminazione,l’organizzazione del lavoro e gli ambienti, la segnaletica, le emergenze, la movimentazione manuale dei carichi e delle merci e procedure specifiche in caso di esodo, lotta antincendio, primo soccorso, nonché importantissimo l’individuazione degli incidenti o infortuni mancati.

Come minimo devono essere effettuate, nel rischio basso 8 ore di corso di cui 4h come già ricordato sono di carattere generale e le altre 4 ore sono di informazione specifica, per il rischio medio sono 12 ore in totale, di cui sempre 4 sulla parte generale e 8 sui rischi specifici del macrosettore, il rischio alto prevede una formazione di 16 ore che oltre alle prime 4 di argomentazione generale seguono le 12 sui rischi specifici.

I Dirigenti ed i Preposti sono lavoratori anch’essi,  in particolare i Preposti, che svolgono attività in quanto nominati o in quanto Dirigenti di fatto.

L’art.299 del Testo Unico infatti ricordiamo che obbliga la formazione anche per coloro che esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti ai soggetti anche se sprovvisti di legale investitura o delega si tratta appunto dei così detti Dirigenti o Preposti di fatto.

I Preposti che sono lavoratori come gli altri ricordiamo devono svolgere le proprie 8 ore, 12 o 16 a seconda della tipologia di rischio, alto, medio, basso e in più hanno 8 ore di Formazione Particolare cioè collegata ai rischi specifici che svolgono la loro attività di funzione di Preposto.

I Dirigenti hanno invece un incombenza diversa, in tanto l’accordo prevede che la formazione per i Dirigenti possa essere svolta anche con modalità diverse da quelle che recita l’accordo purché conformi o per meglio dire, quanto recita l’accordo, si ritiene conforme la prescrizione minima della prescrizione di legge, la formazione è quindi prevista in questo caso di 16 ore per tutti i Dirigenti (sia nominati sia di fatto) con un numero minimo di 16 ore indipendente dal settore di rischio, quindi rischio alto, medio, basso, queste ore si suddividono in 4 moduli:

–         il primo è un modulo Giuridico Formativo

–         il secondo è basato sulla Gestione/Organizzazione della Sicurezza

–         un terzo modulo sull’Individuazione e la Valutazione dei Rischi ovviamente rispetto della propria azienda

–         l’ultimo modulo è di carattere Comunicazionale e Gestionale, quindi tecniche di comunicazione, formazione, consultazione dei lavoratori rispetto alle incombenze relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono previste alcune Regole Generali, ciascun corso dovrà essere programmato e gestito individuando:

–         un soggetto organizzatore del corso, che può essere il Datore di Lavoro o gli Enti di Formazione Accreditati dalle Regioni,

–          un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso e i nominativi di tutti i docenti.

Sui docenti e ancor più sul responsabile l’accordo stato-regioni indica una formazione pregressa minima del docente di almeno 3 anni, o in campo formativo o in campo di rischi specifici e quindi sua competenza professionale.

Altre Regole Generali sono:

–         un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità per ogni singolo corso, ricordiamo che l’accordo prevedeva 30 persone massimo

–         il registro presenze dei partecipanti e quindi la verificha delle presenze

–         l’obbligo di frequenza pari ad un minimo del 90% sul monte ore

–         la declinazione dei contenuti, quindi il progetto di merito e il programma del corso tenendo conto di quanto già impone l’art. 28 del D.Lgs 81/08, quindi le differenze di genere, di età, di provenienza e la conoscenza ovviamente della lingua italiana o delle lingue con le quali viene effettuata la prestazione sulla formazione.

Articoli di approfondimento :

  • Accordo stato regioni sicurezza sul lavoro
  • Accordo stato regioni formazione sicurezza

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© Giulio Morelli Consulente per la sicurezza e haccp. Corsi di formazione online e in aula
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