Devi nominare un medico competente aziendale e non sai dove trovarlo?Sei nel posto giusto !
Offro consulenza in tutta Italia alle piccole e medie imprese, e collaboro con medici competenti specializzati in medicina del lavoro per offrire un servizio di sorveglianza sanitaria con nomina del medico competente.
Per richiedere un preventivo gratuito potrete inviare una mail a info@giuliomorelli.com o chiamare il numero verde 800146627.
Il medico competente aziendale, una volta nominato, in base alla valutazione dei rischi , deciderà i protocolli sanitari da adottare per ogni singolo lavoratore.
Ad esempio i videoterminalisti che lavorano in ufficio , dovranno eseguire un semplice visiotest, altri lavoratori, invece esposti a rischi più particolari, come il rumore, il rischio chimico, le vibrazioni dovranno eseguire ulteriori visite di approfondimento come elettrocardiogramma, analisi del sangue, etc.
Il datore di lavoro che non nomina il medico competente e non sottopone alle visite periodiche i lavoratori è soggetto a sanzioni penali e amministrative.
I nostri medici competenti specializzati in medicina del lavoro , operano su tutto il territorio nazionale, grazie anche ai mezzi mobili attrezzati ove è possibile eseguire le visite mediche.
Il medico competente rilascerà le idoneità lavorative ai lavoratori dipendenti dopo aver esaminato i risultati delle visite.
Per gli autisti è stato introdotto con il decreto legislativo n° 81 del 2008 l’obbligo di sottoporli senza preavviso a test antidroga e alcolemia nel sangue.
Tutti questi servizi vengono eseguiti in collaborazione con laboratorio di analisi accreditato dal servizio sanitario nazionale.
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Quando la valutazione dei rischi ne ha evidenziato la necessità, i lavoratori addetti ad attività che li espongono a malattie professionali debbono essere sottoposti, a cura e spese dell’Azienda, a controlli sanitari periodici da parte di un medico competente, cioè in possesso di specializzazione in Medicina del Lavoro o equivalente.
In certi casi la periodicità dei controlli è stabilita dalla norma, in altri e decisa caso per caso dal medico.
Le lavorazioni i cui addetti sono soggetti a controlli periodici sono fondamentalmente indicate dal D.P.R. n. 303/1956, e riportate nell’allegato III; esiste poi un altro elenco di sostanze che possono dar luogo a malattie professionali, inserito nel D.P.R. n. 1124/1965 relativo all’INAIL. Và tenuto inoltre presente che il D.Lgs. n. 626/1994 individua due nuove attività soggette a controlli sanitari: la movimentazione manuale dei carichi ed il lavoro al videoterminale per oltre 4 ore consecutive. Per stabilire se in Azienda è necessario ricorrere ad un Medico competente per visite periodiche occorre accertare se le lavorazioni effettuate rientrino fra quelle indicate negli allegati III e IV (parecchie voci compaiono in entrambi), se esista movimentazione manuale di carichi, se viene svolto lavoro al videoterminale per oltre 4 ore consecutive: in tutti questi casi e obbligatoria la nomina del medico competente.
Il medico istituisce, per ogni lavoratore da sottoporre a controllo, una cartella sanitaria e di rischio la quale, protetta dal segreto professionale, è conservata in Azienda; esprime, in seguito alla visita e ad eventuali controlli specialistici o di laboratorio, un giudizio che può essere:
Il medico è naturalmente tenuto al segreto professionale, ma deve comunicare in forma anonima al Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) le patologie riscontrate quando ritiene che possano richiedere una revisione della valutazione dei rischi, o l’adozione di nuove misure o cautele.
E’ consigliabile che il rapporto azienda-medico risulti da un contratto scritto, che riporti anche la specializzazione conseguita dal Sanitario.
Il medico può essere un libero professionista esterno, o anche un dipendente dell’azienda; può anche essere dipendente di una struttura pubblica, qualora non svolga attività di vigilanza.