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RSPP: Il Servizio Prevenzione e Protezione

Offro il servizio di assunzione dell’incarico di RSPP conto terzi in tutta Italia ( principalmente Roma Viterbo e Milano ), chiama il numero verde 800146627 o compila il modulo a sinistra per richiedere preventivi, prezzi e informazioni gratuite.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP rappresenta una delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 626/1994 e ripresa dal D.Lgs 81/08: la sicurezza sul lavoro è considerata di tale importanza che l’istituzione di questo servizio è resa obbligatoria, sia pure con caratteristiche ogni volta diverse, in ogni azienda, anche se al limite occupa un solo lavoratore.

Il SPP è una struttura di staff, un organo consultivo del Datore di lavoro; gli sono attribuiti una serie di compiti di supporto relativi all’individuazione dei fattori di rischio, dall’elaborazione delle misure e cautele da adottare, ai programmi di formazione dei lavoratori.

Come dimensioni deve essere sufficiente, ed i suoi membri devono disporre di mezzi e tempo adeguati. Deve essere organizzato all’interno dell’azienda in alcuni casi particolari, tra cui le strutture di ricovero e cura private e pubbliche.

Per i membri del SPP non e esplicitamente prevista, dal D.Lgs. n. 626/1994, alcuna sanzione; essi non possono subire pregiudizio dall’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

Il Responsabile del Servizio

Il coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere affidato dal Datore di lavoro, dopo consultazione del Rappresentante per la sicurezza, ad una persona che disponga di «capacità ed attitudini adeguate»; se in Azienda non sono disponibili professionalità adatte, il Responsabile di questo servizio può essere un consulente esterno. Nome e qualifiche professionali del Responsabile devono essere comunicati agli organi di vigilanza.
Volutamente il D.Lgs. n. 626/1994 non specifica quali debbano essere le capacità ed attitudini adeguate; viene lasciata alla discrezionalità del Datore di lavoro l’individuazione, caso per caso, della persona in possesso delle capacità necessarie per le specifiche esigenze ed i particolari problemi dell’azienda.

Anche il Responsabile del Servizio è in posizione di staff, come supporto del Datore di lavoro; in quanto tale, non ha alcuna esplicita responsabilità. Naturalmente può essergli riconosciuta una responsabilità penale se da una sua azione od omissione, deriva un danno fisico ad un lavoratore; e se è un consulente esterno avrà anche una responsabilità contrattuale.

Il Responsabile può ricevere una specifica delega dal Datore di lavoro, quando è un dirigente della struttura; questa delega, per essere almeno parzialmente liberatoria per il Datore di lavoro, deve essere:

−       conferita ad un soggetto qualificato e tecnicamente competente;

−       in forma scritta, ed accettata dal delegato;

−       relativa a specifici poteri, anche di iniziativa, e con adeguati strumenti finanziari;

−       senza ingerenze del delegante, il quale si spoglia del potere di dare direttive in materia;

Comunque non libera in assoluto il datore di lavoro (culpa in vigilando) il quale non può comunque esimersi da un controllo almeno di massima. Il datore di lavoro non può comunque delegare, per espresso divieto dell’art. 1, comma 4 ter, una serie di obblighi che gravano su di lui:

−       valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze utilizzate, dell’organizzazione concreta dell’azienda, i rischi per la sicurezza e la salute dai lavoratori;

−       elaborare un documento come esito di questa valutazione, programmando le ulteriori misure eventualmente necessarie;

−       designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In certi casi determinati (all. I del D.Lgs. n. 626/1994) il Datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

Il Datore di lavoro che decida di svolgere direttamente questi compiti deve inviare all’organo di vigilanza una dichiarazione attestante:

a)     la propria capacità di svolgere i compiti in materia di prevenzione e protezione dai rischi;

b)    l’avvenuta valutazione dei rischi, e delle ulteriori misure necessarie;

c)     la conservazione in Azienda del relativo documento (salvo le eccezioni indicate in seguito per le aziende fino a 10 dipendenti);

d)    l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali negli ultimi tre anni, rilevato dal registro infortuni;

e)     la frequenza ad un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, corso che può essere promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro.

Cosa aspetti! Compila il modulo in alto a sinistra o chiama il numero verde 800146627 offriamo corsi di formazione e consulenza per la sicurezza sul lavoro.

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Giulio morelli

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© Giulio Morelli Consulente per la sicurezza e haccp. Corsi di formazione online e in aula
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