Le novità introdotte dal testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro , il quale è composto da il decreto legislativo n° 81 del 2008 e dal correttivo n° 106 del 2009 , impongono al datore di lavoro l’obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Tale servizio è da noi offerto tramite Tecnici RSPP qualificati , richiedi un preventivo gratuito per il tuo DVR tramite il form a sinistra o chiamando il numero verde 800146627, il nostro studio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.
Si ribadisce che la valutazione deve riguardare “tutti” i rischi, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, come previsto dalle linee guida del ministero ( circolare stress lavoro correlato ) e dall’accordo europeo 8 ottobre 2004 , quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età , alla provenienza da altri paesi. A proposito di questi ultimi viene chiarito che l’informazione deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua italiana e che la formazione deve essere sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
Il documento, redatto alla conclusione della valutazione dei rischi, non solo deve contenere una relazione su di essa nella quale siano specificati i criteri seguiti e l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuale,dei dispositivi di protezione individuali adottati, il programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza , ma anche l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Deve inoltre riportare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP , dell’RLS o di quello territoriale RLST e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione rischi e l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono a rischi specifici richiedenti una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Si prevedono i casi in cui la valutazione e il documento debbono essere rielaborati: oltre a menzionare, come già in precedenza, le modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, si precisa che ciò deve avvenire anche a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione , le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Viene anche superata l’autocertificazione della valutazione dei rischi: i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, infatti, potranno continuare ad effettuarla entro e non oltre il 30 giugno 2012, poiché da tale data queste cosiddette micro imprese , che costituiscono nel nostro paese il 95% del tessuto produttivo , dovranno seguire le procedure standardizzate, come definite dalla commissione consultiva permanente. Tale nuova modalità riguarda anche le piccole imprese che sono quelle che impiegano fino a 50 lavoratori.