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Corso decespugliatore: chi deve farlo e come sceglierlo
Il corso decespugliatore è obbligatorio per chi usa questa attrezzatura come lavoratore: il datore di lavoro deve garantire formazione, informazione e **addestramento specifico** in base agli articoli 37, 71 e 73 del D.Lgs. 81/2008.
Il corso decespugliatore è obbligatorio per chi usa questa attrezzatura come lavoratore: il datore di lavoro deve garantire formazione, informazione e addestramento specifico in base agli articoli 37, 71 e 73 del D.Lgs. 81/2008. Il decespugliatore però non compare tra le attrezzature che richiedono l'abilitazione dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: non esiste un "patentino" nazionale con ore fisse.
Questo crea due equivoci opposti. C'è chi pensa che, senza patentino, il corso sia facoltativo, e chi compra un attestato online convinto di essere a posto. Questa guida chiarisce per chi scatta l'obbligo e come distinguere un corso utile da un pezzo di carta.
Perché non c'è un patentino ma l'obbligo resta#
L'articolo 73 del D.Lgs. 81/2008 distingue due livelli. I commi da 1 a 4 valgono per tutte le attrezzature: il lavoratore che le usa deve ricevere informazione, formazione e addestramento "adeguati e specifici", che gli consentano l'uso sicuro anche rispetto ai rischi per altre persone. Il comma 5 rinvia agli accordi Stato-Regioni per le sole attrezzature che richiedono una vera abilitazione.
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha aggiornato quell'elenco. Oggi comprende piattaforme di lavoro elevabili, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli elevatori, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo e, come novità, carriponte, macchine agricole raccoglifrutta e caricatori per la movimentazione di materiali. L'elenco è tassativo: il decespugliatore non c'è.
Restano quindi pienamente applicabili i commi da 1 a 4. L'articolo 71, comma 7, aggiunge che le attrezzature che richiedono conoscenze particolari vanno affidate solo a lavoratori incaricati e formati, e l'articolo 37, comma 5, chiede che l'addestramento sia svolto da persona esperta, sul luogo di lavoro o in condizioni equivalenti, e tracciato in un apposito registro, anche informatizzato.
Per chi è obbligatorio: la tabella#
L'obbligo dipende dal rapporto con cui si usa l'attrezzatura, non dalla potenza della macchina o dalle ore di utilizzo.
| Chi usa il decespugliatore | Obbligo di formazione e addestramento | Riferimento |
|---|---|---|
| Dipendente di impresa del verde, agricola, edile o di servizi | Sì, a cura del datore di lavoro | Artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/2008 |
| Operaio comunale o di società partecipata | Sì, a cura dell'ente datore di lavoro | Artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/2008 |
| Socio lavoratore di cooperativa, lavoratore somministrato | Sì; per i somministrati l'addestramento sulle attrezzature spetta al somministratore, salvo che il contratto lo affidi all'utilizzatore | Art. 2 D.Lgs. 81/2008, art. 35 D.Lgs. 81/2015 |
| Lavoratore autonomo, coltivatore diretto, componente dell'impresa familiare | Facoltà di formarsi, non obbligo; ma deve usare attrezzature conformi e DPI | Art. 21 D.Lgs. 81/2008 |
| Volontario di associazioni o protezione civile | Formazione prevista dalle norme di settore per i volontari | Art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/2008 |
| Privato nel proprio giardino | Nessun obbligo di legge | Solo istruzioni del costruttore |
Per l'autonomo la facoltà diventa spesso necessità pratica: chi lavora in appalto per un'azienda o un ente pubblico si sente chiedere l'attestato come prova dell'idoneità tecnico-professionale.
Rischi da conoscere prima di accendere il motore#
Il decespugliatore concentra in un attrezzo portatile quasi tutti i rischi fisici di un cantiere del verde. I principali sono:
- proiezione di sassi, legno e vetro verso l'operatore e verso terzi, il rischio che giustifica le distanze di sicurezza e la delimitazione dell'area;
- contatto con l'organo di taglio, soprattutto con lama metallica, e contraccolpo quando la lama incontra ostacoli rigidi;
- rumore, che con le macchine a scoppio usate per ore può superare i valori di azione del Titolo VIII, Capo II;
- vibrazioni al sistema mano-braccio, da valutare secondo il Titolo VIII, Capo III, con i dati del costruttore o con misure;
- carburante, gas di scarico e rischio incendio durante rifornimento e lavori in vegetazione secca;
- posture, carichi sulla schiena e scivolamenti su scarpate, a cui si aggiunge spesso il lavoro isolato.
Questi rischi vanno riportati nel documento di valutazione dei rischi con dati reali: modello della macchina, ore di utilizzo giornaliere, livelli di rumore e vibrazione. Dalla valutazione derivano DPI, turnazioni e pause.
DPI: cosa serve e cosa richiede addestramento#
La dotazione minima per l'uso professionale comprende protezione degli occhi e del volto (visiera a rete abbinata a occhiali), otoprotettori, guanti, protezioni per le gambe, calzature di sicurezza con suola antiscivolo e, lungo le strade, indumenti ad alta visibilità. Con la lama metallica servono protezioni dedicate agli arti inferiori.
C'è un dettaglio spesso trascurato: gli otoprotettori sono DPI per i quali l'articolo 77, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 prevede sempre l'addestramento all'uso. Un corso fatto bene, quindi, non insegna solo a usare la macchina ma anche a indossare correttamente cuffie o inserti. Per l'elenco ragionato dei DPI e della manutenzione si può consultare l'approfondimento sul corso di addestramento al decespugliatore.
Checklist: come riconoscere un corso valido#
Poiché non esiste un programma nazionale, la qualità del corso va verificata caso per caso. Prima di iscrivere i lavoratori conviene controllare questi punti.
- Parte pratica in presenza. Un addestramento svolto solo in video o in e-learning non soddisfa l'articolo 37, comma 5: servono macchina vera, terreno e un istruttore che osserva l'operatore.
- Docente con esperienza specifica. Il formatore deve conoscere le attrezzature forestali e del verde, non solo la normativa.
- Contenuti legati al manuale d'uso. Montaggio e bloccaggio dell'organo di taglio, regolazione dell'imbracatura, controlli pre-uso, avviamento, rifornimento, manutenzione.
- Tecniche di lavoro. Direzione di taglio, gestione di pendenze e ostacoli, distanze da persone e veicoli, delimitazione dell'area.
- Gestione delle emergenze. Cosa fare in caso di infortunio, incendio o malore quando si lavora da soli.
- Verifica finale pratica e documentata. Prova individuale, con esito scritto, e attestato che riporta durata, contenuti e attrezzatura.
- Annotazione nel registro dell'addestramento. Il datore di lavoro deve poter dimostrare chi è stato addestrato, quando e da chi.
Esempio: un'impresa del verde con quattro operai può organizzare mezza giornata di teoria sui rischi e una sessione pratica sulle proprie macchine, nel proprio deposito o in un'area di lavoro tipica. La prova pratica con le attrezzature realmente usate vale più di un corso generico su un modello diverso.
Il corso sull'attrezzatura non sostituisce la formazione generale e specifica del lavoratore prevista dall'Accordo 2025: si aggiunge a essa. Il quadro completo dei percorsi è riassunto nella pagina sull'Accordo Stato-Regioni per la formazione.
Durata e aggiornamento#
La legge non fissa le ore. La durata va commisurata ai rischi, all'esperienza degli operatori e al tipo di lavori: sfalcio di aree urbane, scarpate stradali o pulizia del sottobosco richiedono livelli di approfondimento diversi. Anche l'aggiornamento non ha una scadenza nazionale, ma l'articolo 37 impone di ripetere formazione e addestramento quando cambiano attrezzature o modalità di lavoro e quando emergono nuovi rischi.
Per chi usa più attrezzature portatili ha senso costruire un unico percorso: il decespugliatore è spesso accompagnato dalla motosega, per la quale esiste un corso di addestramento dedicato alla motosega. Le date e il programma del corso sul decespugliatore sono nella scheda del corso di addestramento all'uso del decespugliatore.
Domande frequenti#
Serve un patentino per usare il decespugliatore al lavoro?#
No. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 elenca in modo tassativo le attrezzature soggette ad abilitazione e il decespugliatore non è tra queste. Il datore di lavoro deve comunque garantire formazione, informazione e addestramento specifici ai sensi dell'articolo 73, commi 1-4, del D.Lgs. 81/2008, con addestramento tracciato nel registro previsto dall'articolo 37.
Il corso decespugliatore si può fare online?#
Solo in parte. La teoria su rischi, norme e DPI può essere svolta anche a distanza, ma l'addestramento deve avvenire con la macchina, sotto la guida di una persona esperta, sul luogo di lavoro o in condizioni equivalenti. Un attestato rilasciato senza prova pratica difficilmente dimostra l'adempimento in caso di ispezione o infortunio.
Un privato che taglia l'erba in giardino deve fare il corso?#
No, la normativa sulla sicurezza sul lavoro non si applica all'uso domestico. Restano però validi i consigli del costruttore: leggere il manuale, indossare visiera, otoprotettori, guanti e scarpe robuste, tenere lontane persone e animali. Molti infortuni domestici nascono proprio da sassi proiettati e da lame montate male.
Quanto vale l'attestato se cambio datore di lavoro?#
L'attestato documenta conoscenze utili, ma il nuovo datore di lavoro deve verificare che l'addestramento sia adeguato alle proprie macchine e ai propri ambienti di lavoro. Spesso basta una sessione pratica integrativa sulle attrezzature aziendali, annotata nel registro. Non esiste un riconoscimento automatico perché non c'è un percorso nazionale standard.
Chi paga il corso?#
Per i lavoratori subordinati la formazione è a carico del datore di lavoro e va svolta durante l'orario di lavoro, senza costi per il dipendente, come prevede l'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. Il lavoratore autonomo che sceglie di formarsi sostiene invece il costo in proprio.
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