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Dimissioni del RLS: procedura e nuova elezione
Un lunedì mattina il titolare di un'officina con dodici dipendenti trova sulla scrivania una lettera: il suo RLS rinuncia all'incarico.
Un lunedì mattina il titolare di un'officina con dodici dipendenti trova sulla scrivania una lettera: il suo RLS rinuncia all'incarico. Nessun preavviso obbligatorio, nessuna procedura telematica — l'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un mandato elettivo, non un rapporto di lavoro — ma da quel momento parte una sequenza di adempimenti precisa: prendere atto della rinuncia, informare i lavoratori, organizzare la nuova elezione, formare l'eletto e comunicare il nominativo all'INAIL. Vediamo la procedura passo per passo.
Punti chiave#
- La rinuncia all'incarico di RLS non richiede preavviso di legge: basta una comunicazione scritta con data di decorrenza.
- Il datore di lavoro non può nominare il sostituto: il RLS è eletto dai lavoratori (direttamente nelle aziende fino a 15 addetti, nell'ambito delle rappresentanze sindacali oltre).
- Il nuovo RLS deve frequentare il corso base di 32 ore ex art. 37 D.Lgs 81/08.
- Il nominativo del nuovo eletto va comunicato all'INAIL.
- Se nessun lavoratore si candida, le funzioni possono essere esercitate dal RLST territoriale; l'azienda deve comunque documentare di aver promosso l'elezione.
Passo 1 — Formalizzare la cessazione dell'incarico#
La rinuncia va acquisita per iscritto, protocollata e conservata insieme alla documentazione della sicurezza. Da quella data il lavoratore cessa dalle attribuzioni dell'art. 50 del D.Lgs 81/08: non partecipa più alle consultazioni, non riceve più le informazioni riservate al ruolo, non firma la riunione periodica. È utile un breve verbale di passaggio di consegne con l'elenco dei documenti restituiti (copie del DVR consultate, verbali, segnalazioni aperte).
Un dettaglio spesso trascurato: se la cessazione avviene a ridosso della riunione periodica annuale prevista dall'art. 35 per le aziende con più di 15 lavoratori, conviene calendarizzare la riunione dopo l'elezione del nuovo rappresentante, così che il ruolo sia coperto in quella sede.
Passo 2 — Promuovere la nuova elezione#
Il datore di lavoro informa i lavoratori del diritto di eleggere il proprio rappresentante e mette a disposizione tempi e spazi per l'assemblea. Le modalità pratiche dell'elezione (candidature, votazione, verbale) sono in genere definite dagli accordi collettivi di categoria; nelle aziende fino a 15 lavoratori l'elezione è diretta, di norma in un'unica assemblea con verbale sottoscritto.
Tre accorgimenti evitano contestazioni:
- Convocazione scritta dell'assemblea, con ordine del giorno esplicito.
- Verbale dell'esito, anche se l'assemblea va deserta o nessuno accetta la candidatura: è la prova che l'azienda ha adempiuto al proprio obbligo di promozione.
- Nessuna pressione sulla scelta: un RLS "suggerito" dal datore di lavoro è un RLS contestabile, e in ispezione la genuinità dell'elezione viene verificata proprio sentendo i lavoratori.
Passo 3 — Formazione e comunicazione INAIL#
L'eletto deve ricevere la formazione prevista dall'art. 37, comma 11: corso base di 32 ore, con verifica di apprendimento, seguito dall'aggiornamento periodico annuale (4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore sopra i 50). La formazione avviene in orario di lavoro e a spese dell'azienda; i moduli e il calendario sono consultabili nel catalogo corsi, con la parte di aggiornamento fruibile anche tramite piattaforma e-learning dove ammesso.
Il datore di lavoro comunica poi il nominativo del nuovo RLS all'INAIL, come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs 81/08 in occasione di nuova elezione o designazione. La mancata comunicazione è sanzionata in via amministrativa: è un adempimento rapido, ma va fatto.
Gli errori che allungano la vacanza del ruolo#
- Aspettare che "qualcuno si faccia avanti" senza convocare formalmente l'assemblea.
- Considerare il vecchio RLS ancora in carica "di fatto" per mesi, magari facendogli firmare verbali dopo la rinuncia: documenti impugnabili.
- Mandare il nuovo eletto al corso "quando capita": finché non è formato, il rappresentante non può esercitare consapevolmente le proprie attribuzioni, e l'azienda resta esposta.
- Dimenticare di aggiornare l'organigramma della sicurezza e i documenti che citano il nominativo del RLS.
Domande frequenti#
Quanto tempo ha l'azienda per sostituire il RLS dimissionario?#
La norma non fissa un termine, ma la vacanza prolungata del ruolo viene letta come inerzia del datore di lavoro. La prassi corretta è convocare l'assemblea elettiva entro poche settimane e documentare ogni passaggio con verbali datati.
Il RLS uscente può essere rieletto in futuro?#
Sì. La rinuncia non preclude una nuova candidatura in occasione di elezioni successive. Se la formazione base di 32 ore è già stata svolta, andrà verificato lo stato degli aggiornamenti annuali per capire se il credito formativo è ancora spendibile.
Chi svolge le funzioni del RLS durante la vacanza?#
Nessuno le assume automaticamente: né l'RSPP né il datore di lavoro possono sostituirsi al rappresentante. Nelle realtà in cui non si raggiunge un'elezione interna, il riferimento diventa il rappresentante territoriale (RLST) secondo l'art. 48 del D.Lgs 81/08 e gli accordi di settore.
La rinuncia del RLS invalida il DVR o la riunione periodica già svolta?#
No: gli atti compiuti mentre il rappresentante era in carica restano validi. Le consultazioni successive alla rinuncia, invece, dovranno coinvolgere il nuovo eletto; per questo conviene sincronizzare elezione e scadenze documentali.
Nota dell'esperto — Giulio Morelli. Il caso più frequente che incontro non è il RLS che si dimette: è l'azienda che scopre solo durante un'ispezione che il suo RLS si era dimesso due anni prima. Tengo per ogni cliente uno scadenzario dei ruoli della sicurezza — RSPP, RLS, addetti emergenze, medico competente — proprio perché queste figure decadono in silenzio, e il verbale arriva rumorosamente.
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