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Dimissioni RLS: preavviso, procedura e nomina del sostituto
Le dimissioni dall'incarico di RLS non sono dimissioni dal posto di lavoro: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rinuncia a un mandato elettivo, non al contratto.
Le dimissioni dall'incarico di RLS non sono dimissioni dal posto di lavoro: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rinuncia a un mandato elettivo, non al contratto. Il D.Lgs 81/08 non fissa un preavviso specifico per lasciare la carica, ma la prassi corretta prevede una comunicazione scritta al datore di lavoro e ai colleghi, per consentire l'elezione del sostituto senza lasciare l'azienda scoperta.
Punti chiave#
- L'RLS che si dimette dalla carica resta dipendente a tutti gli effetti: cambia solo il ruolo di rappresentanza.
- Il D.Lgs 81/08 (articoli 47-50) disciplina elezione e attribuzioni dell'RLS, ma non impone un preavviso di legge per la rinuncia.
- La comunicazione va fatta per iscritto, con data certa, al datore di lavoro e — buona prassi — ai lavoratori che lo hanno eletto.
- Dopo le dimissioni i lavoratori eleggono o designano un nuovo RLS; nelle aziende fino a 15 dipendenti l'elezione avviene di norma direttamente tra i lavoratori.
- Il nuovo eletto deve seguire il corso di formazione di 32 ore previsto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08.
- Se nessuno assume l'incarico, l'azienda fa riferimento al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Cosa dice davvero la normativa sulle dimissioni dell'RLS#
Il ruolo di RLS nasce da un'elezione o designazione dei lavoratori, secondo l'art. 47 del D.Lgs 81/08. Proprio perché è un mandato fiduciario, nessuna norma può obbligare una persona a mantenerlo contro la propria volontà: la rinuncia è sempre possibile e non richiede l'accettazione del datore di lavoro.
Attenzione però a un punto che genera confusione: il "preavviso" di cui si parla nei contratti collettivi riguarda le dimissioni dal rapporto di lavoro, non dalla carica di RLS. Se un lavoratore si dimette dall'azienda, decade automaticamente anche dall'incarico di rappresentante; se rinuncia solo alla carica, il rapporto di lavoro prosegue invariato, con le stesse mansioni e la stessa retribuzione.
Alcuni accordi aziendali o contratti collettivi possono prevedere modalità specifiche per la sostituzione del rappresentante: prima di formalizzare la rinuncia conviene verificare cosa dice il proprio CCNL.
La procedura corretta, passo per passo#
Una gestione ordinata delle dimissioni protegge sia il lavoratore sia l'azienda. Ecco la sequenza che consiglio ai miei clienti:
- Comunicazione scritta al datore di lavoro. Una lettera o una PEC con la data di decorrenza della rinuncia. Non servono motivazioni, ma indicare una data certa evita contestazioni.
- Informazione ai lavoratori. Chi ha eletto l'RLS ha diritto di sapere che il ruolo si è liberato, così da attivare una nuova elezione.
- Riconsegna della documentazione. Verbali delle riunioni periodiche, copie del DVR consultate, segnalazioni inviate: tutto ciò che documenta l'attività svolta va lasciato in azienda, a beneficio del successore.
- Nuova elezione o designazione. I lavoratori individuano il sostituto; l'azienda aggiorna l'organigramma della sicurezza e la comunicazione del nominativo all'INAIL, dovuta in caso di nuova elezione o designazione.
- Formazione del nuovo RLS. Corso iniziale di 32 ore, seguito dall'aggiornamento annuale di 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore sopra i 50, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 e dalla contrattazione collettiva.
Per il percorso formativo del sostituto puoi consultare il catalogo corsi oppure valutare la piattaforma e-learning per gli aggiornamenti, dove la contrattazione collettiva lo consente.
Gli errori che vedo più spesso nelle aziende#
Nessuna traccia scritta. L'RLS comunica a voce che "non se la sente più" e l'azienda continua a indicarlo nel DVR e nei verbali. In caso di ispezione, risulta un rappresentante che di fatto non esercita il ruolo: una situazione ambigua che non conviene a nessuno.
Confondere revoca e dimissioni. Il datore di lavoro non può revocare l'RLS, perché non lo ha nominato lui. Solo i lavoratori (o il rappresentante stesso, con la rinuncia) possono far cessare il mandato.
Lasciare la posizione vacante per mesi. Dopo le dimissioni l'azienda deve attivarsi perché i lavoratori eleggano un sostituto. Se nessun lavoratore accetta l'incarico, la norma prevede il ricorso all'RLST territoriale, con il relativo contributo al fondo. Ignorare il problema significa presentarsi alla riunione periodica annuale senza una figura obbligatoria.
Dimenticare la formazione del nuovo eletto. Il corso da 32 ore va programmato subito: un RLS non formato non può esercitare consapevolmente le proprie attribuzioni, dalla consultazione sulla valutazione dei rischi all'accesso ai luoghi di lavoro.
Domande frequenti#
L'RLS dimissionario deve rispettare un preavviso? No, non esiste un preavviso di legge per la rinuncia alla carica. È però buona prassi concordare una data di decorrenza che permetta di organizzare la nuova elezione, ad esempio a fine mese. Il preavviso contrattuale si applica solo se il lavoratore si dimette anche dal rapporto di lavoro.
Chi sostituisce l'RLS dimissionario? Un nuovo rappresentante eletto o designato dai lavoratori, con le stesse modalità della prima elezione: voto diretto nelle aziende fino a 15 dipendenti, elezione nell'ambito delle rappresentanze sindacali dove presenti. L'azienda non può nominare d'ufficio un sostituto di propria scelta.
Le tutele dell'RLS restano dopo le dimissioni? Le tutele legate all'esercizio del ruolo (non discriminazione per l'attività svolta) coprono anche il periodo del mandato ormai concluso: nessuno può subire pregiudizio per aver fatto l'RLS. Cessano invece i permessi e le prerogative operative, che spettano al nuovo eletto.
L'azienda può restare senza RLS? Solo se i lavoratori, correttamente informati, scelgono di non eleggere nessuno. In quel caso il riferimento diventa l'RLST territoriale. L'azienda deve poter dimostrare di aver dato ai lavoratori la possibilità di eleggere il proprio rappresentante.
Il nuovo RLS può usare la formazione del precedente? No. La formazione è personale: il nuovo eletto deve frequentare il corso iniziale di 32 ore e poi gli aggiornamenti annuali. Attestati intestati ad altre persone non hanno alcun valore.
Nota dell'esperto — Giulio Morelli. Nei verbali delle riunioni periodiche che revisiono trovo spesso RLS "fantasma": dimissionari da anni ma ancora indicati nei documenti. Il mio consiglio è di trattare la rinuncia come un piccolo progetto: lettera scritta, elezione del sostituto entro poche settimane e corso da 32 ore già calendarizzato. Così la continuità della rappresentanza è reale, non solo sulla carta.
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