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Giulio Morelli

Nomina medico competente: requisiti, lettera e sanzioni

In sintesi

La nomina del medico competente è obbligatoria quando la valutazione dei rischi individua lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La fa il datore di lavoro, per iscritto, scegliendo un medico in possesso dei titoli dell'art. 38 del D.Lgs.

di Giulio Morelli·8 min read·

La nomina del medico competente è obbligatoria quando la valutazione dei rischi individua lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La fa il datore di lavoro, per iscritto, scegliendo un medico in possesso dei titoli dell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e iscritto nell'elenco nazionale. L'omessa nomina è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda.

Questa guida riguarda l'atto di nomina: chi può essere nominato, come si formalizza l'incarico e quali verifiche fare prima di firmare. Cosa comporta poi la sorveglianza sanitaria, cioè visite, giudizi di idoneità e costi, è spiegato nell'articolo sulla medicina del lavoro in azienda.

Quando la nomina è obbligatoria#

L'art. 18, comma 1, lettera a), nel testo modificato dal DL 48/2023, impone al datore di lavoro di nominare il medico competente "per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti" dal decreto e "qualora richiesto dalla valutazione dei rischi". La regola, quindi, non dipende dal numero di dipendenti né dal settore in astratto, ma dall'esito del documento di valutazione dei rischi.

Esempio: un'agenzia immobiliare con quattro impiegati che usano il computer per poche ore al giorno può concludere, motivandolo nel DVR, che non ci sono rischi soggetti a sorveglianza. Una pizzeria con due dipendenti che sollevano sacchi di farina e lavorano su turni serali probabilmente no. In caso di dubbio, il ragionamento va fatto con l'RSPP e messo per iscritto.

A differenza della valutazione dei rischi e della designazione dell'RSPP, che l'art. 17 riserva al datore di lavoro, la nomina del medico competente può essere affidata a un dirigente con una delega di funzioni conforme all'art. 16. Il datore di lavoro resta comunque tenuto a vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico.

I titoli richiesti dall'art. 38#

Non ogni medico può svolgere la funzione. L'art. 38 richiede uno dei seguenti titoli:

LetteraTitolo o requisitoNote
a)Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnicaIl titolo più diffuso
b)Docenza in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro o clinica del lavoroDocenza universitaria
c)Autorizzazione dell'art. 55 del D.Lgs. 277/1991Titolo storico
d)Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legaleRichiede appositi percorsi formativi universitari

A questi titoli si aggiungono due condizioni per esercitare. La prima è la partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM): almeno il 70% dei crediti del triennio deve riguardare la disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". La seconda è l'iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti tenuto presso il Ministero della Salute.

L'art. 39 aggiunge un'incompatibilità: il dipendente di una struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare l'attività di medico competente, a nessun titolo e in nessuna parte del territorio nazionale.

Come può essere inquadrato il medico#

L'art. 39, comma 2, prevede tre forme di incarico:

  1. dipendente o collaboratore di una struttura esterna, pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
  2. libero professionista;
  3. dipendente del datore di lavoro.

Il DL 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha aggiunto il comma 2-bis: un decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dovrà definire i requisiti delle strutture esterne del punto 1. Fino alla sua adozione restano valide le regole generali, ma chi si affida a una società di servizi dovrebbe verificare comunque chi è il medico persona fisica che firma i giudizi.

Nelle aziende con più unità produttive, nei gruppi o quando la valutazione dei rischi lo richiede, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra loro un medico coordinatore (art. 39, comma 6).

Come si fa la nomina, passo per passo#

La legge non prescrive un modulo, ma alcuni elementi sono necessari per rendere la nomina verificabile in ispezione.

  1. Verificare nel DVR quali mansioni sono esposte a rischi soggetti a sorveglianza e quanti lavoratori coinvolgono.
  2. Controllare titoli e iscrizione del medico nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
  3. Redigere la lettera di nomina con data certa e farla controfirmare per accettazione.
  4. Trasmettere al medico il DVR e le informazioni dell'art. 18, comma 2: natura dei rischi, organizzazione del lavoro, descrizione di impianti e processi, dati su infortuni e malattie professionali, provvedimenti degli organi di vigilanza.
  5. Concordare il protocollo sanitario per mansione e il primo calendario di visite, partendo dai lavoratori mai visitati.
  6. Informare l'RLS e inserire il nominativo del medico nel DVR e nell'organigramma della sicurezza.

Cosa deve contenere la lettera di incarico#

Una lettera ben scritta evita la maggior parte delle contestazioni. Gli elementi minimi:

  • dati del datore di lavoro, dell'unità produttiva e del medico, con il titolo dell'art. 38 posseduto;
  • forma dell'incarico (libero professionista, struttura esterna o dipendente);
  • luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio: l'art. 25, comma 1, lettera c), stabilisce che sono custodite "presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina";
  • compiti affidati: sorveglianza sanitaria, collaborazione alla valutazione dei rischi, sopralluoghi, riunione periodica, collaborazione a formazione e primo soccorso;
  • periodicità del sopralluogo, se diversa da quella annuale;
  • eventuale ruolo di coordinatore, se ci sono più medici;
  • durata, modalità di recesso e consegna della documentazione sanitaria al termine dell'incarico;
  • accettazione firmata dal medico.

Il compenso e le modalità economiche possono stare in un contratto separato. Ciò che non può mancare è la prova che l'incarico è stato conferito e accettato prima delle visite. Per un esempio di come l'incarico si inserisce nell'organizzazione aziendale c'è l'approfondimento sul medico competente aziendale.

Cosa succede alla cessazione dell'incarico#

Quando l'incarico termina, il medico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del segreto professionale e della normativa sulla privacy. Il nuovo medico deve riceverla prima di iniziare le visite, per non ripetere inutilmente esami o perdere lo storico dei giudizi.

Il cambio di medico è anche il momento in cui emergono le lacune: lavoratori mai visitati, visite periodiche scadute, protocolli non aggiornati dopo modifiche alle mansioni. Conviene farlo coincidere con una verifica del piano di sorveglianza sanitaria.

Sanzioni per il datore di lavoro e per il medico#

Il sistema sanzionatorio è nell'art. 55 del D.Lgs. 81/2008. Gli importi delle ammende sono rivalutati periodicamente: l'ultima rivalutazione, del 15,9%, è stata disposta con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023 e, come precisato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, si applica alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023.

ViolazioneRiferimentoSanzione prevista dal testo vigente
Omessa nomina del medico competenteart. 18, c. 1, lett. a); art. 55, c. 5, lett. d)Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda (importo base da 1.500 a 6.000 euro, soggetto alle rivalutazioni periodiche)
Mancato invio dei lavoratori a visita entro le scadenzeart. 18, c. 1, lett. g); art. 55, c. 5, lett. e)Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023, raddoppiata oltre 5 lavoratori e triplicata oltre 10 (art. 55, c. 6-bis)

Il medico competente risponde a sua volta delle proprie violazioni secondo l'art. 58: ad esempio per la mancata istituzione della cartella sanitaria o per l'omesso sopralluogo. Questo non esonera il datore di lavoro, che deve vigilare sull'adempimento degli obblighi del medico (art. 18, comma 3-bis).

Per affidare l'incarico a un professionista qualificato puoi consultare il servizio di nomina del medico competente aziendale o la pagina sul medico competente. Le informazioni sull'elenco dei medici competenti sono pubblicate dal Ministero della Salute.

Domande frequenti#

Il medico di famiglia può fare il medico competente?#

Solo se possiede uno dei titoli dell'art. 38, ad esempio la specializzazione in medicina del lavoro, partecipa al programma ECM con almeno il 70% dei crediti nella disciplina specifica ed è iscritto nell'elenco nazionale. La laurea in medicina e l'iscrizione all'Ordine, da sole, non bastano. Prima di firmare la nomina conviene chiedere copia del titolo e verificare l'iscrizione.

Serve comunicare la nomina all'ASL o all'INAIL?#

Il D.Lgs. 81/08 non prevede una comunicazione della nomina all'ASL. Il medico, però, trasmette ogni anno all'INAIL i dati aggregati della sorveglianza (Allegato 3B), indicando l'azienda per cui opera. La nomina va conservata in azienda, con data certa e firma di accettazione, ed esibita su richiesta dell'organo di vigilanza.

Un'azienda con un solo dipendente deve nominare il medico competente?#

Sì, se quel dipendente è esposto a un rischio per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria. La soglia non è numerica: conta l'esito della valutazione dei rischi. Se il dipendente svolge una mansione senza rischi soggetti a sorveglianza, la nomina non è dovuta, ma la conclusione va motivata nel DVR.

Si può nominare il medico competente senza avere il DVR?#

In pratica no. La nomina dipende dalla valutazione dei rischi, e il medico deve collaborare a redigerla e ricevere il documento per impostare il protocollo sanitario. Se l'azienda è nuova, il DVR va elaborato entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, ma i lavoratori esposti devono comunque essere visitati prima di essere adibiti alla mansione.


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