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Medicina del lavoro in azienda: quando è obbligatoria
In azienda la medicina del lavoro coincide con la *sorveglianza sanitaria* disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008: un insieme di visite e accertamenti affidati al medico competente.
In azienda la medicina del lavoro coincide con la sorveglianza sanitaria disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008: un insieme di visite e accertamenti affidati al medico competente. Non è obbligatoria per tutti, ma solo quando la valutazione dei rischi individua un'esposizione per cui la legge la prevede, come rumore, sostanze chimiche, movimentazione di carichi o lavoro al videoterminale.
La conseguenza pratica è che il punto di partenza non è "trovare un medico", ma leggere il proprio documento di valutazione dei rischi. Se il DVR non individua rischi soggetti a sorveglianza, il medico competente non va nominato; se li individua, ogni lavoratore esposto deve avere un giudizio di idoneità prima di essere adibito alla mansione.
A cosa serve la sorveglianza sanitaria#
La sorveglianza sanitaria non è un check-up generico offerto ai dipendenti. Il suo scopo è verificare che lo stato di salute del lavoratore sia compatibile con i rischi specifici della sua mansione e intercettare precocemente gli effetti di quei rischi. Per questo il protocollo sanitario cambia da una mansione all'altra: un magazziniere e un'impiegata amministrativa della stessa azienda possono avere esami e periodicità del tutto diversi.
Il medico competente, oltre alle visite, collabora alla valutazione dei rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno (o con la diversa cadenza che stabilisce e comunica al datore di lavoro), partecipa alla riunione periodica e collabora alla formazione dei lavoratori e all'organizzazione del primo soccorso. Sono gli obblighi dell'art. 25 del Testo unico.
Quando è obbligatoria: i rischi che la fanno scattare#
L'art. 41, comma 1, prevede due ipotesi: la sorveglianza nei casi previsti dalla normativa vigente (e dalle indicazioni della Commissione consultiva) e quella richiesta dal lavoratore, se il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi. Dal 2023, l'art. 18 obbliga a nominare il medico competente nei casi previsti dal decreto "qualora richiesto dalla valutazione dei rischi".
La tabella riassume i casi più frequenti nelle piccole e medie imprese. Non è un elenco esaustivo: altre ipotesi derivano da norme speciali.
| Rischio | Riferimento | Quando scatta la sorveglianza |
|---|---|---|
| Videoterminale | D.Lgs. 81/08, artt. 173 e 176 | Uso sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause |
| Movimentazione manuale dei carichi | art. 168 | Quando la valutazione individua un rischio per la schiena |
| Rumore | art. 196 | Sopra i valori superiori di azione (85 dB(A)); su richiesta da 80 dB(A) |
| Vibrazioni | art. 204 | Esposizione superiore ai valori d'azione |
| Agenti chimici | art. 229 | Rischio non classificato come "irrilevante per la salute" |
| Agenti biologici | art. 279 | Esposizione rilevata dalla valutazione |
| Agenti cancerogeni e mutageni | art. 242 | Sempre, quando la valutazione evidenzia un rischio per la salute |
| Lavoro notturno | D.Lgs. 66/2003, art. 14 | Visite preventive e almeno ogni due anni |
Un'azienda di soli impiegati che usano il computer per meno di 20 ore settimanali, senza altri rischi rilevanti, di norma non ha obbligo di sorveglianza. Il caso del videoterminale è approfondito nell'articolo su quando il lavoratore al videoterminale è soggetto a sorveglianza sanitaria.
Le visite previste dall'art. 41#
Il comma 2 dell'art. 41, nel testo modificato dalla L. 203/2024 e dal DL 159/2025 (convertito dalla L. 198/2025), elenca le visite che il medico competente può effettuare.
- Visita preventiva, anche in fase preassuntiva, per constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione. Il tema è trattato nell'articolo sulla visita medica per l'assunzione.
- Visita periodica, con cadenza annuale se la normativa specifica non dispone diversamente; il medico competente può stabilire una periodicità diversa in base alla valutazione dei rischi.
- Visita su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi professionali.
- Visita in occasione del cambio di mansione.
- Visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa.
- Visita prima della ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, se il medico competente la ritiene necessaria; se non la ritiene necessaria, esprime comunque il giudizio di idoneità.
- Visita per ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, prima o durante il turno, solo per le attività ad elevato rischio di infortuni. È la lettera e-quater, introdotta dal DL 159/2025.
Alcune visite sono vietate: quelle per accertare stati di gravidanza e quelle negli altri casi vietati dalla legge. Visite ed esami sono a carico del datore di lavoro: nessun costo può essere addebitato al lavoratore.
Con la L. 203/2024 è stato introdotto anche il comma 2-bis: nella visita preventiva il medico tiene conto degli esami già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria in suo possesso, per evitarne la ripetizione. Per un lavoratore che cambia azienda nello stesso settore, conservare quella copia può ridurre esami e tempi.
Il giudizio di idoneità e il ricorso#
Al termine di ogni visita il medico competente esprime per iscritto, a lavoratore e datore di lavoro, uno dei quattro giudizi previsti dal comma 6:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea, con l'indicazione della durata;
- inidoneità permanente.
Il giudizio vincola il datore di lavoro. In caso di inidoneità, l'art. 42 impone di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o anche inferiori, con conservazione della retribuzione di provenienza. In caso di prescrizioni, queste vanno tradotte in misure concrete: un lavoratore idoneo "con limitazione al sollevamento di carichi" non può tornare al carico manuale perché manca personale.
Contro il giudizio, anche quello espresso in fase preassuntiva, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'ASL territorialmente competente, che può confermarlo, modificarlo o revocarlo. Il ricorso può essere presentato sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro.
Cartella sanitaria e documenti da conservare#
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza il medico istituisce una cartella sanitaria e di rischio, custodita con salvaguardia del segreto professionale nel luogo concordato al momento della nomina. Alla cessazione del rapporto il lavoratore ne riceve copia; l'originale va conservato per almeno dieci anni, salvo termini diversi previsti da altre norme (più lunghi, ad esempio, per gli esposti ad agenti cancerogeni).
Ogni anno, entro il primo trimestre, il medico competente trasmette per via telematica all'INAIL i dati aggregati della sorveglianza sanitaria previsti dall'Allegato 3B, secondo le istruzioni pubblicate dall'INAIL per il medico competente. Su cosa contiene la relazione sanitaria annuale c'è un approfondimento dedicato alla relazione sanitaria del medico competente.
Il datore di lavoro, dal canto suo, deve poter dimostrare in ispezione:
- la lettera di nomina del medico competente;
- il protocollo sanitario per mansione;
- lo scadenzario delle visite, rispettato;
- i giudizi di idoneità di tutti i lavoratori esposti;
- i verbali di sopralluogo e di riunione periodica.
Cosa determina i costi della medicina del lavoro#
Non esiste un tariffario nazionale. Il costo annuo dipende da pochi fattori che conviene conoscere prima di chiedere un preventivo:
- numero di lavoratori esposti e numero di mansioni con protocolli diversi;
- esami integrativi previsti dal protocollo (audiometria, spirometria, esami del sangue, test visivi, accertamenti per alcol e droghe);
- periodicità delle visite: annuale, biennale o quinquennale cambia molto il budget su tre anni;
- sopralluoghi annuali e partecipazione alla riunione periodica;
- logistica: visite in sede con unità mobile, in ambulatorio o in più sedi;
- turnover: ogni nuovo assunto esposto richiede una visita preventiva.
Esempio: un'officina di 8 addetti, tutti esposti a rumore e movimentazione carichi, con audiometria annuale, ha un costo strutturale diverso da uno studio con 8 impiegati al videoterminale, dove la visita è in genere biennale o quinquennale. Il confronto tra preventivi ha senso solo a parità di protocollo e di servizi inclusi.
Errori frequenti in ispezione#
Il primo errore è adibire un nuovo assunto alla mansione prima della visita preventiva: l'art. 18 vieta di adibire alla mansione lavoratori soggetti a sorveglianza senza il prescritto giudizio di idoneità. Il secondo è lasciare scadere le periodiche: l'obbligo di inviare i lavoratori a visita entro le scadenze è sanzionato dall'art. 55, con importi raddoppiati oltre cinque lavoratori coinvolti e triplicati oltre dieci.
Il terzo è nominare un medico "per sicurezza" senza che il DVR individui rischi soggetti a sorveglianza, oppure il contrario: individuarli e non nominarlo. Come scegliere e incaricare il professionista è spiegato nella guida alla nomina del medico competente.
Per un supporto operativo, dalla valutazione dei rischi al protocollo sanitario, puoi consultare il servizio di medicina del lavoro per aziende o la pagina dedicata alle visite mediche dei lavoratori. Il testo vigente del decreto è consultabile su Normattiva.
Domande frequenti#
La medicina del lavoro è obbligatoria per tutte le aziende?#
No. Lo diventa solo se la valutazione dei rischi individua esposizioni per cui la legge prevede la sorveglianza sanitaria, come videoterminale per almeno 20 ore settimanali, rumore, agenti chimici o movimentazione di carichi. Un'azienda priva di questi rischi non deve nominare il medico competente, ma deve motivare la conclusione nel DVR e aggiornarla se le mansioni cambiano.
Ogni quanto si fa la visita medica periodica?#
Di norma una volta l'anno, salvo che la normativa specifica fissi cadenze diverse o che il medico competente stabilisca una periodicità differente in base al rischio. Per il videoterminale, ad esempio, la visita è biennale per gli idonei con prescrizioni e per chi ha compiuto 50 anni, quinquennale negli altri casi. L'organo di vigilanza può disporre periodicità diverse con provvedimento motivato.
Il lavoratore può rifiutare la visita del medico competente?#
La sottoposizione ai controlli sanitari previsti è un obbligo del lavoratore ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08. Senza visita il medico non può esprimere il giudizio di idoneità e il datore di lavoro non può adibirlo alla mansione a rischio. Il rifiuto può quindi avere conseguenze disciplinari e organizzative, da gestire con il consulente del lavoro.
Dopo una lunga malattia serve sempre la visita di rientro?#
Dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, la visita di rientro si fa se il medico competente la ritiene necessaria. Se non la ritiene necessaria, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione. Conviene quindi segnalare sempre il rientro al medico, che decide se visitare il lavoratore prima della ripresa.
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