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Giulio Morelli

Autocertificazione valutazione dei rischi: cosa fare oggi

In sintesi

L'autocertificazione della valutazione dei rischi non esiste più: le aziende fino a 10 lavoratori hanno potuto usarla **fino al 31 maggio 2013**.

di Giulio Morelli·9 min read·

L'autocertificazione della valutazione dei rischi non esiste più: le aziende fino a 10 lavoratori hanno potuto usarla fino al 31 maggio 2013. Da allora ogni datore di lavoro deve avere un documento di valutazione dei rischi scritto, redatto con le procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012, con uno strumento OiRA riconosciuto o secondo l'art. 28 del D.Lgs. 81/08.

Chi conserva ancora in archivio una vecchia dichiarazione firmata, quindi, non è in regola. Vediamo perché è stata abolita, quali strade restano alle piccole imprese e come scegliere quella giusta.

Che cos'era l'autocertificazione e perché è finita#

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 29, comma 5, consentiva in via transitoria ai datori di lavoro che occupavano fino a 10 lavoratori di "autocertificare" l'avvenuta valutazione dei rischi. In pratica bastava una dichiarazione con cui il datore attestava di aver valutato i rischi e adottato le misure: nessun documento descriveva quali rischi, con quali criteri e con quale programma di miglioramento.

La deroga era legata all'arrivo delle procedure standardizzate, che la legge affidava alla Commissione consultiva permanente. Il termine originario del 30 giugno 2012 è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dal DL 57/2012 e poi, con la legge di stabilità 2013, fissato alla fine del terzo mese successivo all'entrata in vigore del decreto sulle procedure, e comunque non oltre il 30 giugno 2013.

Il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2012 ed è entrato in vigore il 6 febbraio 2013. Il Ministero del Lavoro, con una nota del 31 gennaio 2013, ha chiarito che il termine ultimo per l'autocertificazione era quindi il 31 maggio 2013. Dal 1° giugno 2013 anche la microimpresa deve avere un documento vero e proprio.

Le strade possibili oggi#

Una piccola impresa ha tre modi per adempiere all'obbligo, che il datore di lavoro non può delegare (art. 17 del D.Lgs. 81/2008).

StrumentoChi può usarloBase normativaPunti di attenzione
Procedure standardizzateAziende fino a 50 lavoratori, salvo le esclusioni dell'art. 29, comma 7Art. 29, commi 5 e 6; DM 30 novembre 2012Modulistica guidata, ma la valutazione va fatta davvero e firmata da tutte le figure previste
Strumento OiRA riconosciutoMicro, piccole e medie imprese del settore coperto dallo strumentoArt. 29, comma 6-quater; per gli uffici DM n. 61 del 23 maggio 2018In Italia è disponibile lo strumento per il settore uffici; va verificato che il tool corrisponda all'attività reale
DVR completoTutte le aziende, obbligatorio per quelle escluse dalle procedureArtt. 17, 28 e 29Necessario quando servono misurazioni o valutazioni specialistiche

Nessuna di queste opzioni è una semplice firma: in tutti i casi il documento deve contenere i rischi individuati, le misure adottate, il programma di miglioramento e le figure della prevenzione.

Le procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012#

Le procedure standardizzate sono un modello di valutazione con moduli predefiniti. Il percorso si articola in quattro passi:

  1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
  2. individuazione dei pericoli presenti, con l'aiuto di una lista guida;
  3. valutazione dei rischi associati ai pericoli e indicazione delle misure di prevenzione e protezione già attuate;
  4. definizione del programma di miglioramento, con misure, incaricati e tempi.

Il documento finale va firmato dal datore di lavoro e, ai fini della data certa, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente, se nominato. Il risultato è un vero DVR, solo più guidato nella forma.

Il punto debole dei modelli è l'uso meccanico. Esempio: un'officina di 6 addetti che compila la lista dei pericoli senza indicare il rumore delle smerigliatrici. La modulistica è corretta, ma la valutazione è incompleta e l'organo di vigilanza contesterà l'omessa valutazione di quel rischio.

Chi non può usarle#

L'art. 29, comma 7, esclude dalle procedure standardizzate del comma 6 le aziende indicate dall'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g), cioè, tra le altre, le aziende a rischio di incidente rilevante soggette a notifica, le centrali termoelettriche, gli impianti nucleari, le aziende che fabbricano o depositano esplosivi, le industrie estrattive e le strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori. Sono escluse anche le aziende in cui i lavoratori sono esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o connessi all'amianto.

Anche una microimpresa con questi rischi farà bene a redigere un DVR completo, perché servono valutazioni specifiche, spesso con misurazioni, che la modulistica non copre.

OiRA: lo strumento online per gli uffici#

OiRA (Online interactive Risk Assessment) è un software dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, messo gratuitamente a disposizione degli Stati membri. In Italia il Ministero del Lavoro ha recepito con il DM n. 61 del 23 maggio 2018 lo strumento per il settore uffici, con una circolare congiunta INAIL e Ministero del 23 marzo 2020 che ne ha aggiornato la versione.

Lo strumento guida l'utente con domande sull'ambiente di lavoro, sui videoterminali, sull'organizzazione e sullo stress lavoro-correlato, e produce un documento con le misure già adottate e il piano di miglioramento per ciascun rischio. È adatto a uno studio professionale, un'agenzia, una piccola sede amministrativa. Non è adatto se l'ufficio è solo una parte di un'attività più ampia, ad esempio un'impresa edile con sede e cantieri. Per le realtà di questo tipo vedi anche la pagina sulla sicurezza negli uffici.

Quando serve un DVR completo#

Il DVR redatto secondo l'art. 28 resta la scelta obbligata o consigliabile in queste situazioni:

  • l'azienda rientra nelle esclusioni dell'art. 29, comma 7;
  • sono presenti rischi che richiedono misurazioni, come rumore, vibrazioni, agenti chimici, campi elettromagnetici o radiazioni ottiche;
  • ci sono lavori in quota, ambienti confinati, cantieri o attrezzature complesse;
  • l'azienda ha più sedi o turni con condizioni diverse;
  • si vuole usare il documento anche come base per un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In questi casi la modulistica semplificata finisce per essere un contenitore di allegati tecnici: tanto vale impostare un documento completo fin dall'inizio. Contenuti e costi di un documento completo sono descritti nella guida alla valutazione dei rischi e al DVR.

Scadenze che restano: nuova impresa e aggiornamento#

Due termini contano anche per la piccola impresa. In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro effettua subito la valutazione ed elabora il documento entro novanta giorni dall'inizio dell'attività (art. 28, comma 3-bis). Il documento va poi rielaborato entro trenta giorni da modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, da infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità (art. 29, comma 3).

Molte microimprese hanno fatto il DVR nel 2013 e non l'hanno più toccato. Nel frattempo sono cambiate le mansioni, le attrezzature, a volte la sede. Un documento fermo da anni è uno dei rilievi più comuni in ispezione: per questo esiste un servizio dedicato all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Sanzioni per chi è ancora fermo all'autocertificazione#

Un'azienda che esibisce soltanto la vecchia autocertificazione è considerata priva di valutazione. L'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 81/08 punisce l'omessa valutazione dei rischi e l'omessa redazione del documento con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda, con importi rivalutati periodicamente; la pena è più grave per le attività ad alto rischio. Commi successivi dello stesso articolo puniscono con l'ammenda il documento incompleto, ad esempio privo del programma di miglioramento o dell'indicazione delle figure della prevenzione.

Il problema non si ferma alla sanzione. In caso di infortunio, l'assenza di una valutazione scritta rende molto difficile per il datore di lavoro dimostrare di aver adottato le misure necessarie.

Checklist per mettersi in regola#

  1. Verificare il numero di lavoratori, contando anche i soggetti equiparati, e se l'attività rientra nelle esclusioni dell'art. 29, comma 7.
  2. Scegliere lo strumento: procedure standardizzate, OiRA uffici o DVR completo.
  3. Nominare o confermare l'RSPP, il medico competente se richiesto, e consultare l'RLS o l'RLST.
  4. Effettuare il sopralluogo e compilare il documento in tutte le sue parti, incluso il programma di miglioramento.
  5. Firmare il documento con tutte le figure previste per avere data certa e conservarlo in azienda.
  6. Fissare una data di revisione e annotare gli eventi che obbligano a rielaborarlo entro 30 giorni.

Se preferisci affidare il lavoro a un tecnico, trovi il servizio di redazione del DVR con sopralluogo e consegna del documento firmato.

Domande frequenti#

L'autocertificazione della valutazione dei rischi è ancora valida?#

No. La possibilità di autocertificare era riservata alle aziende fino a 10 lavoratori ed è cessata il 31 maggio 2013, come chiarito dal Ministero del Lavoro. Oggi anche un'impresa con un solo dipendente deve avere un documento di valutazione dei rischi scritto, redatto con le procedure standardizzate, con uno strumento OiRA riconosciuto o in forma completa.

Il DVR con procedure standardizzate vale meno di quello completo?#

No, ha lo stesso valore legale se è compilato correttamente e riflette i rischi reali. Cambia la forma, più guidata, non l'obbligo di sostanza. Diventa inadeguato quando l'azienda ha rischi che richiedono misurazioni o valutazioni specifiche, oppure quando rientra nelle esclusioni dell'art. 29, comma 7: in questi casi serve il documento completo.

Sono un artigiano senza dipendenti: devo fare il DVR?#

L'obbligo di valutare i rischi nasce quando ci sono lavoratori, compresi i soggetti equiparati come soci lavoratori, tirocinanti e collaboratori inseriti nell'organizzazione. Un lavoratore autonomo puro ha gli obblighi dell'art. 21, non quello del DVR. Se però opera in un cantiere o presso un committente, dovrà rispettare gli obblighi di coordinamento previsti per quell'ambito.

Ogni quanto va aggiornato il DVR di una piccola impresa?#

Non c'è una scadenza fissa. Il documento va rielaborato entro 30 giorni da modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, da infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede. Un controllo annuale, ad esempio in occasione della riunione periodica o della visita del medico competente, aiuta a non lasciarlo invecchiare.


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