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Giulio Morelli

Valutazione dei rischi con il medico competente

In sintesi

- Quadro normativo di riferimento e obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 - Valutazione dei rischi specifici e misure di prevenzione applicabili - Documentazione obbligatoria da conservare e mettere a disposizione degli organi di vigilanza

di Giulio Morelli·4 min read·

In sintesi. Valutazione dei rischi con il medico competente: quadro normativo, adempimenti obbligatori e applicazione pratica nel contesto italiano del D.Lgs 81/08.

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Punti chiave#

  • Quadro normativo di riferimento e obblighi previsti dal D.Lgs 81/08
  • Valutazione dei rischi specifici e misure di prevenzione applicabili
  • Documentazione obbligatoria da conservare e mettere a disposizione degli organi di vigilanza

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Ricordiamo che per sapere se è necessaria la sorveglianza sanitaria nella vostra azienda con conseguente nomina del medico competente sarà prima necessaria una valutazione dei rischi, ma data la nostra esperienza possiamo dirvi approssimativamente con una semplice descrizione della vostra attività se è necessario o no nominarlo.

La rilevazione dei rischi per la salute costituisce la premessa necessaria per la definizione del protocollo, e và effettuata con il coinvolgimento dei responsabili dei reparti (o di altre figure da essi delegate). Vanno presi in esame i fattori di rischio per i quali la normativa stabilisce l'obbligo di sorveglianza sanitaria, nonché quelli per i quali la sorveglianza sanitaria, sebbene non prevista da norme specifiche, è considerata una necessaria misura preventiva nella pratica comune di medicina del lavoro.

Le schede, compilate autonomamente da un responsabile per ciascun reparto, vanno poi verificate attraverso sopralluoghi mirati sui luoghi di lavoro e uniformate secondo un criterio univoco di valutazione.

Sulla base dei risultati della rilevazione viene predisposto il piano di sorveglianza sanitaria specifico per ciascuna figura professionale, nell'ambito di ogni reparto. Per riassumere, una copia delle schede riportate nelle tabelle seguenti sara inviata al Dirigente o Primario di ogni reparto, e sarà da lui compilata e firmata; sarà poi allegata al Documento di valutazione dei rischi.

La rilevazione effettuata dovrà comunque essere integrata con i risultati della valutazione dei rischi condotta, per conto del datore di lavoro, dal responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, nonché con la classificazione del personale esposto a radiazioni ionizzanti effettuata dall'esperto qualificato secondo il D.Lgs. n. 230/1995.

Domande frequenti#

Quali normative regolano valutazione dei rischi con il medico competente?#

Il riferimento principale è il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza), integrato dagli Accordi Stato-Regioni e dalla normativa di settore applicabile in funzione del rischio aziendale.

Ogni quanto va aggiornata la formazione?#

L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede un aggiornamento quinquennale per la maggior parte dei profili (lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RSPP). La durata varia in base alla classe di rischio dell'azienda.

Posso esternalizzare la gestione?#

Sì: il D.Lgs 81/08 consente al datore di lavoro di affidare a un consulente esterno qualificato gli adempimenti tecnici (RSPP esterno, valutazione rischi, formazione, sorveglianza sanitaria). La responsabilità decisionale rimane comunque in capo al datore.

Come posso ricevere supporto personalizzato?#

Lo Studio Giulio Morelli offre un primo sopralluogo gratuito e un preventivo dedicato in funzione del tuo settore ATECO, numero di dipendenti e livello di rischio. Contattaci tramite il modulo dedicato.

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Aggiornamento 2026#

L'obbligo di designare RSPP interno o esterno (D.Lgs 81/08 art. 17 co. 1 lett. b) resta valido per tutte le aziende con lavoratori. La Circolare INL 2/2025 ha chiarito i requisiti di terzietà dell'RSPP esterno rispetto a datore di lavoro e famiglia. Serve un consulente RSPP realmente indipendente? Richiedi la mia disponibilità sulla tua zona, risposta al 800 146 627 entro 24h.

Nota dell'esperto — Giulio Morelli Su verifiche periodiche impianti (DPR 462/01) vedo ancora aziende con dichiarazioni di conformità ma senza verifiche successive. È l'errore più frequente: la conformità iniziale non basta, serve tracciabilità delle verifiche biennali/quinquennali. Numero verde 800 146 627 · Preventivo in 24h


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