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Formazione sicurezza con l'Accordo 2025: piano in 8 passi
Per mettere in regola la formazione con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 servono tre cose: un elenco aggiornato di chi ricopre quale ruolo, un calendario che rispetti durate e scadenze del nuovo testo e una documentazione capace di reggere un'ispezione.
Per mettere in regola la formazione con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 servono tre cose: un elenco aggiornato di chi ricopre quale ruolo, un calendario che rispetti durate e scadenze del nuovo testo e una documentazione capace di reggere un'ispezione. Il datore di lavoro resta il responsabile dell'obbligo, anche quando affida i corsi a un ente esterno.
Questa è la guida operativa. Le durate di tutti i corsi, figura per figura, sono riassunte nella guida all'Accordo Stato-Regioni 2025; qui ci concentriamo su come organizzare il lavoro e su cosa controllare.
Chi organizza e chi risponde#
L'obbligo di formare lavoratori, preposti e dirigenti è del datore di lavoro (art. 37 del D.Lgs. 81/2008). Nelle aziende strutturate il lavoro preparatorio lo fanno di solito l'RSPP e l'ufficio del personale, ma la scelta dei corsi e dei soggetti formatori resta una decisione del datore di lavoro, che ne risponde in caso di violazione.
La formazione va svolta in occasione dell'assunzione, del cambio di mansione e dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose (art. 37, comma 4). Le FAQ del Ministero del Lavoro hanno chiarito che con il nuovo Accordo non esiste più la finestra di 60 giorni dall'assunzione prevista dal vecchio sistema: la formazione deve accompagnare l'inserimento. Per pubblici esercizi e strutture turistico-ricettive il DL 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, ha fissato un termine di trenta giorni dall'inizio del rapporto.
Il piano in 8 passi#
- Mappa le figure. Elenca nominativamente lavoratori, preposti, dirigenti, addetti alle emergenze, eventuale datore di lavoro RSPP, ASPP e RSPP. Chi sovrintende di fatto all'attività di altri è un preposto anche senza nomina formale.
- Classifica il rischio. Per la formazione specifica dei lavoratori la classe (basso, medio, alto) si ricava dal settore secondo l'Allegato IV dell'Accordo, poi va confrontata con il documento di valutazione dei rischi. Il funzionamento è spiegato nell'articolo su codice ATECO e classe di rischio.
- Raccogli gli attestati esistenti. Per ogni persona annota tipo di corso, data di fine e norma di riferimento. La formazione svolta con gli accordi abrogati vale tramite i crediti formativi.
- Calcola le scadenze. Quinquennio per lavoratori, dirigenti, datori di lavoro e RSPP; biennio per i preposti. Segna in rosso chi ha superato la scadenza.
- Pianifica i corsi mancanti. Dai priorità ai nuovi assunti, ai preposti scaduti e al corso di 16 ore per il datore di lavoro, da chiudere entro maggio 2027.
- Scegli modalità ed ente. Verifica che la modalità proposta sia ammessa per quel corso e che l'ente rientri tra i soggetti formatori della Parte I.
- Controlla attestati e verbali appena li ricevi, con la checklist più avanti.
- Documenta la verifica di efficacia nei mesi successivi, per ogni gruppo formato.
Esempio di calendario#
Esempio: un'officina meccanica con 14 dipendenti, un capo reparto e il titolare che fa da RSPP. Il settore è a rischio alto, quindi i lavoratori nuovi seguono 4 ore di formazione generale e 12 di specifica. Il capo reparto, se il suo corso preposti risale a più di due anni fa, deve fare subito le 6 ore di aggiornamento. Il titolare, già formato come RSPP datore di lavoro, verifica la data del suo ultimo aggiornamento e programma le 8 ore alla scadenza del quinquennio.
Scegliere modalità ed ente formatore#
L'errore più frequente nasce da corsi acquistati online senza controllare la modalità. La videoconferenza sincrona, con docente collegato in diretta e interazione reale, vale come aula per la parte teorica. Una lezione registrata è e-learning, anche se si guarda su una piattaforma di videochiamata.
| Corso | Aula | Videoconferenza sincrona | E-learning |
|---|---|---|---|
| Lavoratori generale e rischio basso | Sì | Sì | Sì |
| Lavoratori specifica medio e alto | Sì | Sì | No |
| Preposti e loro aggiornamento | Sì | Sì | No |
| Dirigenti e datori di lavoro | Sì | Sì | Sì |
| Attrezzature (carrelli, gru, PLE) | Sì | No | No |
Per l'e-learning il corso deve rispettare i requisiti della Parte IV: piattaforma tracciabile, tutor disponibile e verifica finale. Le FAQ chiariscono che nei corsi a distanza il tutor è sempre previsto e non può coincidere con il docente.
Sul fronte dei soggetti formatori, la Parte I distingue tre gruppi: enti istituzionali (Regioni, INAIL, Vigili del Fuoco, università), soggetti accreditati dalle Regioni e altri soggetti come organismi paritetici, fondi interprofessionali e associazioni sindacali con i requisiti di rappresentatività. I soggetti accreditati devono avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione sicurezza per i corsi diversi da quelli per lavoratori, preposti e dirigenti. Le opzioni a distanza disponibili sono descritte nella pagina della piattaforma e-learning per la sicurezza.
Il datore di lavoro che forma da sé#
Il datore di lavoro può formare direttamente i propri lavoratori, preposti e dirigenti, se possiede i requisiti del docente. Le FAQ chiariscono che in questo caso alcune indicazioni metodologiche non si applicano, ma restano obbligatorie la verifica finale, il verbale e la conservazione del fascicolo presso l'azienda.
Attestati e fascicolo: la checklist#
Un attestato è valido su tutto il territorio nazionale solo se contiene gli elementi minimi della Parte I dell'Allegato A dell'Accordo. Quando lo ricevi controlla che riporti:
- denominazione del soggetto formatore;
- nome, cognome e codice fiscale del partecipante;
- tipo di corso, riferimento normativo e durata;
- modalità di erogazione (presenza, videoconferenza, e-learning, mista);
- firma del legale rappresentante o di un suo incaricato, preferibilmente digitale;
- data e luogo di rilascio.
L'attestato si rilascia solo a chi ha frequentato almeno il 90% delle ore e superato la verifica finale. Dietro ogni attestato deve esistere un fascicolo del corso, conservato per almeno dieci anni dal soggetto formatore, con registro presenze firmato, elenco dei docenti, materiali e verbale della verifica. Se il formatore è il datore di lavoro, il fascicolo resta in azienda.
Il codice ATECO non è un elemento obbligatorio dell'attestato. Le FAQ ammettono anche aule miste con aziende di settori diversi, purché della stessa classe di rischio e con mansioni confrontabili.
Verifica dell'apprendimento e dell'efficacia#
La verifica dell'apprendimento chiude ogni corso. Nei corsi base per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro il test deve avere almeno 30 domande riferite all'intero programma; in alternativa si può usare il colloquio. Il verbale va firmato dal responsabile del progetto formativo.
La verifica dell'efficacia è diversa: misura se la formazione produce comportamenti corretti sul lavoro. In pratica conviene definire per ogni corso due o tre indicatori osservabili (uso dei DPI, rispetto delle procedure, segnalazioni dei quasi incidenti) e farli verificare al preposto nei mesi successivi. Dove si tiene la riunione periodica, l'esito si riporta nel verbale; altrimenti in una scheda allegata al fascicolo formativo e richiamata nel documento di valutazione dei rischi.
Gli errori più contestati in ispezione#
| Errore | Perché è un problema | Come evitarlo |
|---|---|---|
| Preposti formati online in modalità asincrona | L'e-learning è escluso per preposti | Corso in aula o videoconferenza sincrona |
| Aggiornamento preposti ogni 5 anni | La cadenza è biennale | Scadenzario separato per i preposti |
| Corso specifico rischio alto in e-learning | Non ammesso per rischio medio e alto | Verificare la modalità prima dell'acquisto |
| Attestato senza modalità di erogazione | Manca un elemento minimo | Chiedere la riemissione all'ente |
| Nessuna traccia della verifica di efficacia | Requisito introdotto dal 2025 | Scheda di osservazione per ogni corso |
| Datore di lavoro senza il corso da 16 ore | Obbligo dell'art. 37, comma 7 | Iscrizione entro maggio 2027 |
La mancata formazione è sanzionata dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08 con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. Il danno peggiore, però, arriva dopo un infortunio: un attestato non conforme è difficile da difendere quando si ricostruisce la catena delle responsabilità.
Se preferisci affidare la pianificazione, i corsi base per i lavoratori sono nella pagina della formazione sicurezza per i lavoratori e quelli per i preposti nella scheda del corso preposti.
Domande frequenti#
Entro quando va formato un nuovo assunto?#
La formazione va svolta in occasione dell'assunzione, come prevede l'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/08. Le FAQ ministeriali hanno chiarito che il nuovo Accordo non prevede più i 60 giorni di tolleranza del sistema precedente. Per i pubblici esercizi e le strutture turistico-ricettive la legge 198/2025 ha fissato un termine di trenta giorni dall'inizio del rapporto.
Un attestato rilasciato in un'altra Regione è valido?#
Sì. Gli attestati conformi all'Accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale. L'accreditamento regionale dell'ente, invece, vale solo nella Regione che lo ha rilasciato: un ente accreditato in Lombardia, per esempio, non può operare come soggetto accreditato in Toscana senza il relativo accreditamento. Conviene quindi controllare chi ha emesso l'attestato.
Quanto tempo vanno conservati registri e verbali?#
Il soggetto formatore deve conservare il fascicolo del corso per almeno dieci anni, con registro presenze, elenco dei docenti e verbale della verifica finale. Se il corso è organizzato dal datore di lavoro, il fascicolo resta in azienda. È buona prassi tenere anche una copia degli attestati insieme alla documentazione della valutazione dei rischi.
La videoconferenza vale come formazione in aula?#
Sì, se è sincrona: docente e partecipanti collegati in tempo reale, con possibilità di interagire. In questo caso è equiparata alla presenza per la parte teorica. Non vale per i corsi abilitanti sulle attrezzature né per gli ambienti confinati, dove anche la teoria va svolta in presenza fisica.
Chi verifica l'efficacia della formazione?#
L'Accordo lascia libertà sugli strumenti, ma la verifica deve essere documentata. Nella maggior parte delle aziende la soluzione più semplice è affidarla al preposto, che osserva i comportamenti in reparto nei mesi successivi al corso, e riportarne l'esito nella riunione periodica o in una scheda allegata al fascicolo formativo.
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