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Dal SISTRI al RENTRI: obblighi, scadenze e FIR digitale
Il SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti con chiavetta USB introdotto nel 2010, è stato soppresso dal 1° gennaio 2019. Al suo posto oggi c'è il **RENTRI**, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, regolato dal DM 4 aprile 2023, n. 59.
Il SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti con chiavetta USB introdotto nel 2010, è stato soppresso dal 1° gennaio 2019. Al suo posto oggi c'è il RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, regolato dal DM 4 aprile 2023, n. 59. Le iscrizioni si sono chiuse in tre scaglioni tra il 2024 e il 13 febbraio 2026, e dal 16 settembre 2026 gli iscritti devono usare il formulario digitale.
Questo articolo era nato nel 2010 per annunciare un seminario gratuito sul SISTRI. Oggi quel sistema non esiste più, e chi cerca informazioni sul SISTRI ha in realtà bisogno di capire come funziona il RENTRI e se la propria azienda è obbligata.
Perché il SISTRI è stato abolito#
Il SISTRI doveva sostituire registri e formulari cartacei con un sistema informatico gestito centralmente, con dispositivi USB e "black box" sui mezzi di trasporto. Dopo numerosi rinvii, problemi tecnici e costi contestati dalle imprese, non è mai entrato pienamente a regime.
Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (art. 6), convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, lo ha soppresso dal 1° gennaio 2019. Nel periodo transitorio le imprese sono tornate ai registri di carico e scarico e ai formulari cartacei. L'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 ha poi previsto il nuovo sistema, attuato con il DM 59/2023, in vigore dal 15 giugno 2023.
| Aspetto | SISTRI | RENTRI |
|---|---|---|
| Periodo | 2010-2018 | dal 2023, operativo dal 2024 |
| Base normativa | DM 17 dicembre 2009 e successivi | art. 188-bis D.Lgs. 152/2006, DM 59/2023 |
| Strumenti | Chiavetta USB, black box sui mezzi | Portale web, API per i gestionali, app per il FIR |
| Documenti | Schede SISTRI al posto dei registri | Registro cronologico e FIR con nuovi modelli, vidimazione digitale |
| Gestione | Ministero dell'Ambiente | Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con l'Albo gestori ambientali |
Chi deve iscriversi al RENTRI#
L'obbligo di iscrizione riguarda soprattutto chi tratta rifiuti pericolosi e chi gestisce rifiuti per professione. In sintesi, sono tenuti a iscriversi:
- impianti di trattamento, trasportatori professionali, commercianti e intermediari di rifiuti;
- consorzi di recupero e riciclo, salvo le esclusioni introdotte nel 2026;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali con più di dieci dipendenti, secondo le categorie indicate dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006.
La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha ristretto la platea, escludendo alcune categorie di imprese. Chi era già iscritto e ora rientra tra gli esclusi non viene cancellato in automatico: secondo l'avviso del RENTRI deve presentare una pratica di cancellazione dall'area operatori del portale, altrimenti resta iscritto in modalità volontaria, con i relativi adempimenti. Chi non è obbligato non si iscrive, ma deve comunque registrarsi sul portale per vidimare digitalmente i formulari che usa.
Le tre finestre di iscrizione#
Il DM 59/2023 ha scaglionato le iscrizioni in base al tipo di attività e al numero di dipendenti. Le date sono quelle riportate dalla Camera di commercio di Cuneo sulla base del decreto.
| Finestra | Periodo | Soggetti |
|---|---|---|
| Prima | 15 dicembre 2024 - 13 febbraio 2025 | Gestori di rifiuti (impianti, trasportatori, intermediari) e produttori con più di 50 dipendenti |
| Seconda | 15 giugno 2025 - 14 agosto 2025 | Produttori da 11 a 50 dipendenti |
| Terza | 15 dicembre 2025 - 13 febbraio 2026 | Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e altri soggetti residui |
Le finestre sono chiuse. Un'impresa obbligata che non si è iscritta deve regolarizzare subito la posizione: senza iscrizione non può tenere correttamente il registro né emettere il formulario digitale. L'iscrizione comporta un diritto di segreteria e un contributo annuale, da verificare sul portale.
Registro cronologico e formulario digitale#
Dal 13 febbraio 2025 si usano i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). La vidimazione non si fa più in Camera di commercio: il formulario si vidima in digitale attraverso i servizi RENTRI, anche quando è stampato su carta.
Il calendario 2026#
- 13 febbraio 2026: termina la vidimazione cartacea dei registri in Camera di commercio; anche i registri si vidimano tramite il portale. Gli iscritti tengono il registro in formato digitale e trasmettono i dati al RENTRI.
- 28 febbraio 2026: la legge n. 26/2026, di conversione del decreto "milleproroghe", consente ancora il FIR cartaceo vidimato digitalmente fino al 15 settembre 2026.
- 15 settembre 2026: si applicano le sanzioni per omessa o incompleta trasmissione dei dati del formulario al RENTRI, previste dall'art. 258 del D.Lgs. 152/2006.
- 16 settembre 2026: per gli iscritti il FIR digitale diventa obbligatorio. Chi non è tenuto all'iscrizione può continuare a usare il FIR cartaceo, vidimato digitalmente. Resta un'eccezione transitoria indicata nelle FAQ del RENTRI: per i rifiuti non pericolosi dell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1157 conferiti agli impianti industriali dell'art. 216, comma 8-septies, del D.Lgs. 152/2006, anche i produttori iscritti emettono il FIR cartaceo, fino a nuove disposizioni.
Esempio: un'officina meccanica con otto dipendenti produce oli esausti e filtri, cioè rifiuti pericolosi. Rientrava nella terza finestra, doveva iscriversi entro il 13 febbraio 2026 e da metà settembre 2026 deve far viaggiare i rifiuti con il formulario digitale, compilato insieme al trasportatore attraverso il portale o un gestionale collegato.
Cosa controllare in azienda#
Una verifica rapida aiuta a capire se la gestione dei rifiuti è in regola.
- Classificare i rifiuti prodotti con i codici EER corretti e distinguere pericolosi e non pericolosi.
- Contare i dipendenti secondo i criteri del decreto e verificare se l'impresa è obbligata all'iscrizione dopo le esclusioni del 2026.
- Controllare che registro e formulari usino i modelli del DM 59/2023 e siano vidimati in digitale.
- Verificare che trasportatori e impianti di destinazione siano iscritti all'Albo gestori ambientali per i codici conferiti.
- Nominare internamente chi accede al portale e firma i documenti, con deleghe chiare.
- Formare chi compila registri e formulari: gli errori formali ora lasciano traccia digitale.
- Conservare in modo ordinato le copie dei formulari e le ricevute di trasmissione, utili in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza ambientale.
I rifiuti da bonifica dell'amianto sono un caso tipico di rifiuto pericoloso con regole dedicate, descritto nella guida sulla normativa amianto. Per un caso più comune nella ristorazione si può vedere l'articolo sullo smaltimento dell'olio da cucina.
La tracciabilità dei rifiuti è materia ambientale, ma nelle piccole imprese si intreccia con la sicurezza: depositi temporanei, sostanze pericolose e movimentazione rientrano nel documento di valutazione dei rischi. Un audit o una consulenza sicurezza sul lavoro possono includere anche la verifica dei depositi di rifiuti.
Domande frequenti#
Il SISTRI esiste ancora?#
No. Il SISTRI è stato soppresso dal 1° gennaio 2019 dal decreto-legge 135/2018, convertito dalla legge 12/2019. Le chiavette USB e i contributi SISTRI non hanno più alcun valore. Il sistema attuale di tracciabilità dei rifiuti è il RENTRI, disciplinato dall'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e dal DM 4 aprile 2023, n. 59.
Una piccola impresa con rifiuti non pericolosi deve iscriversi al RENTRI?#
Dipende dall'attività e dal numero di dipendenti. I produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali sono obbligati sopra i dieci dipendenti; sotto questa soglia l'iscrizione non è richiesta. Anche chi non è iscritto deve però registrarsi sul portale per vidimare i formulari. Le esclusioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 vanno verificate caso per caso.
Dal 16 settembre 2026 il formulario cartaceo è vietato?#
Lo è per i soggetti iscritti al RENTRI, che devono usare il FIR digitale. Chi non è tenuto all'iscrizione può continuare a usare il formulario cartaceo, purché vidimato digitalmente tramite i servizi del portale. Dal 15 settembre 2026 si applicano le sanzioni per omessa o incompleta trasmissione dei dati.
Dove si trovano le informazioni ufficiali sul RENTRI?#
Sul portale rentri.gov.it, gestito dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il portale pubblica norme, decreti direttoriali, guide, modelli e il calendario dei corsi gratuiti online, e consente l'accesso all'area operatori per iscrizione, registri e formulari.
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