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Giulio Morelli

Formazione, informazione e addestramento: differenze

In sintesi

Informazione, formazione e addestramento sono tre obblighi distinti del datore di lavoro. L'informazione trasmette conoscenze sui rischi, la formazione costruisce competenze con un percorso strutturato e verificato, l'addestramento insegna a usare in pratica attrezzature, DPI e…

di Giulio Morelli·8 min read·

Informazione, formazione e addestramento sono tre obblighi distinti del datore di lavoro. L'informazione trasmette conoscenze sui rischi, la formazione costruisce competenze con un percorso strutturato e verificato, l'addestramento insegna a usare in pratica attrezzature, DPI e procedure. Un corso in aula non sostituisce l'addestramento, e un opuscolo non sostituisce la formazione.

La distinzione non è teorica. Ognuno dei tre obblighi ha una norma propria, contenuti propri e un modo diverso di essere documentato. In ispezione viene contestato separatamente.

Le definizioni dell'articolo 2#

Il D.Lgs. 81/2008 definisce i tre concetti all'art. 2, comma 1, lettere aa), bb) e cc). Il testo vigente è su Normattiva.

  • La formazione è il "processo educativo" con cui si trasferiscono ai lavoratori e agli altri soggetti della prevenzione conoscenze e procedure utili ad acquisire competenze per lavorare in sicurezza e per identificare, ridurre e gestire i rischi.
  • L'informazione è il "complesso delle attività" dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
  • L'addestramento è il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

La differenza si vede nelle parole chiave. L'informazione parla di conoscenze, la formazione di competenze, l'addestramento di uso corretto. Sapere che il rumore danneggia l'udito è informazione; capire come leggere la valutazione e quando usare gli otoprotettori è formazione; inserire correttamente un inserto auricolare è addestramento.

Tabella di confronto#

AspettoInformazioneFormazioneAddestramento
Norma principaleArt. 36Art. 37 e Accordo Stato-Regioni 17/4/2025Art. 37, c. 5; art. 73; art. 77 per i DPI
ObiettivoConoscere rischi, misure, figure della prevenzioneAcquisire competenze per lavorare in sicurezzaSaper usare attrezzature, DPI e procedure
Forma tipicaOpuscoli, cartellonistica, briefing, riunioniCorso con durata e programma minimiProva pratica ed esercitazioni sul posto
Chi la svolgeDatore di lavoro, anche tramite RSPP o prepostoSoggetto formatore con docenti qualificatiPersona esperta, sul luogo di lavoro
VerificaComprensione dei contenutiTest finale ed efficacia durante il lavoroProva pratica
DocumentazioneFirma di ricevuta, verbale di consegnaAttestato, registro presenze, testRegistro dell'addestramento, anche informatizzato

L'informazione: articolo 36#

L'art. 36 elenca cosa ogni lavoratore deve sapere: i rischi per la salute e la sicurezza legati all'attività dell'impresa, le procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, i nominativi dell'RSPP, del medico competente e degli addetti alle emergenze. Per la propria mansione deve conoscere i rischi specifici, le normative di sicurezza applicabili, i pericoli delle sostanze pericolose sulla base delle schede di sicurezza e le misure adottate.

Il comma 4 aggiunge un requisito di qualità: il contenuto deve essere "facilmente comprensibile" e, per i lavoratori immigrati, l'informazione avviene previa verifica della comprensione della lingua. Un opuscolo di trenta pagine in linguaggio tecnico, consegnato con una firma, non soddisfa questa condizione.

Esempio: un magazzino introduce un nuovo detergente corrosivo. L'informazione consiste nel mostrare ai lavoratori l'etichetta e le frasi di pericolo, spiegare dove si trova la scheda di sicurezza e quali guanti usare, e far firmare un foglio che riporta l'argomento trattato e la data.

La formazione: articolo 37 e Accordo 2025#

La formazione ha durata e contenuti minimi fissati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 19 maggio 2025. Per i lavoratori comprende una parte generale di 4 ore e una parte specifica che varia in base al rischio dell'azienda; il dettaglio dei moduli è nella scheda del corso di formazione generale lavoratori da 4 ore.

L'art. 37 stabilisce quando la formazione va fatta: alla costituzione del rapporto di lavoro, al trasferimento o cambio di mansione, all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. La Legge annuale PMI (L. 34/2026) ha aggiunto i periodi di cassa integrazione, sia di sospensione sia di riduzione dell'orario. La formazione si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per i lavoratori.

Due novità dell'Accordo cambiano il modo di lavorare. La prima è la verifica finale di apprendimento, obbligatoria per tutti i percorsi. La seconda è la verifica dell'efficacia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa: secondo le FAQ del Ministero del Lavoro, dove la riunione periodica è obbligatoria la valutazione si può fare in quella sede, con indicatori definiti in fase di progettazione del corso.

Il DL 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, prevede inoltre che le competenze acquisite siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore.

L'addestramento: il nuovo comma 5#

L'addestramento è stato rafforzato due volte in pochi anni. Il DL 146/2021 aveva introdotto l'obbligo di tracciarlo in un registro. La L. 34/2026 ha poi riscritto il comma 5 dell'art. 37: l'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, comprende prova pratica ed esercitazioni sulle procedure sicure, può avvalersi anche di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e va tracciato in un apposito registro, anche informatizzato.

L'addestramento è obbligatorio, in particolare, per l'uso dei DPI di terza categoria e degli otoprotettori (art. 77) e per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari (art. 73). Per alcune attrezzature, come carrelli elevatori, gru e piattaforme, serve inoltre un'abilitazione specifica con corso teorico-pratico.

Esempio di registrazione corretta: data, nome del lavoratore, attrezzatura o procedura, nome dell'esperto che ha condotto la prova, esito della prova pratica e firma di entrambi. Le schede dei corsi di addestramento, per esempio quello sulla motosega, mostrano come si struttura una prova pratica.

Come documentare i tre obblighi#

Una buona organizzazione tiene tre fascicoli separati per ogni lavoratore, o tre sezioni dello stesso fascicolo:

  1. informazione: elenco dei documenti consegnati e degli incontri svolti, con data, argomento e firma;
  2. formazione: attestati, registri presenze, esiti dei test, scadenze degli aggiornamenti;
  3. addestramento: registro con le prove pratiche per ogni attrezzatura o DPI.

Una tabella delle scadenze completa il quadro. L'aggiornamento della formazione ha cadenze fissate dall'Accordo, quello dell'addestramento va ripetuto quando cambiano attrezzature o procedure e dopo infortuni o mancati infortuni significativi.

Gli errori che costano in ispezione#

Il primo errore è considerare l'attestato del corso generale come prova che il lavoratore sa usare il muletto o l'imbracatura. Non lo è: manca l'addestramento. Il secondo è il contrario, cioè ritenere che l'affiancamento a un collega anziano basti anche come formazione. Senza un percorso con durata e verifica previsti dall'Accordo, la formazione non c'è.

Il terzo errore riguarda l'informazione "di carta": un fascicolo consegnato e firmato senza che nessuno abbia verificato la comprensione. Per i lavoratori stranieri questo è un rischio concreto, perché il testo unico impone la verifica della lingua sia per l'informazione sia per la formazione. Per il quadro dei corsi obbligatori si veda la guida ai corsi di formazione obbligatori.

Le violazioni degli artt. 36 e 37 sono punite dall'art. 55, comma 5, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda, e gli importi raddoppiano se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicano oltre i dieci.

Domande frequenti#

Una riunione di reparto vale come formazione?#

Di solito no. Una riunione in cui si spiegano rischi e procedure è informazione, ed è utile documentarla. La formazione richiede un percorso con durata, contenuti minimi, docenti qualificati e verifica finale secondo l'Accordo Stato-Regioni 2025. Una riunione può però servire a verificare l'efficacia della formazione già svolta, se è progettata con indicatori precisi e verbalizzata.

L'addestramento si può fare in e-learning?#

No, almeno non completamente. Il comma 5 dell'art. 37 richiede che l'addestramento sia svolto da persona esperta e sul luogo di lavoro, con prova pratica ed esercitazioni. Dal 2026 la legge ammette l'uso di tecnologie di simulazione, anche virtuali, come supporto. La prova pratica sull'attrezzatura reale resta il cuore dell'addestramento e deve essere registrata.

Chi può fare l'addestramento in azienda?#

Una persona esperta nell'uso dell'attrezzatura o della procedura, che può essere interna all'azienda, come un preposto con esperienza documentata, o esterna, come il tecnico del fornitore. La legge non richiede un attestato da formatore, ma l'esperienza deve essere dimostrabile. Nel registro va indicato chi ha condotto l'addestramento e con quale esito.

Quanto tempo va conservata la documentazione?#

Il testo unico non fissa un termine unico per tutti i documenti formativi. Nella pratica conviene conservare attestati, registri e verbali almeno per tutta la durata del rapporto di lavoro e per il periodo in cui possono essere chiesti in un procedimento per infortunio o malattia professionale. Il DL 159/2025 prevede inoltre la registrazione delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore.


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