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Aggiornamento dirigenti sicurezza: 6 ore ogni 5 anni
Il dirigente per la sicurezza deve aggiornare la propria formazione ogni cinque anni con un corso di almeno 6 ore, che l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 consente di svolgere anche in e-learning.
Il dirigente per la sicurezza deve aggiornare la propria formazione ogni cinque anni con un corso di almeno 6 ore, che l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 consente di svolgere anche in e-learning. Il corso iniziale dura 12 ore, più un modulo di 6 ore per chi opera in imprese affidatarie di cantieri.
Il dato normativo è semplice; la parte difficile è capire chi sia davvero dirigente. Per il D.Lgs. 81/2008 non conta l'inquadramento contrattuale ma il potere di organizzare il lavoro e di vigilare su di esso. Questa guida spiega come individuare i dirigenti, come gestire le scadenze del quinquennio e come rendere utili le 6 ore. Il quadro di tutte le figure è nella guida all'Accordo Stato-Regioni 2025.
Le regole in sintesi#
| Aspetto | Regola vigente |
|---|---|
| Corso iniziale | 12 ore |
| Modulo aggiuntivo cantieri | 6 ore, per i dirigenti delle imprese affidatarie |
| Aggiornamento | Almeno 6 ore ogni 5 anni |
| Base normativa | Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 e Accordo 17/04/2025 |
| Modalità | Aula, videoconferenza sincrona o e-learning |
| Frequenza minima | 90% delle ore |
| Decadenza del credito | Dopo 10 anni senza alcun aggiornamento |
Rispetto all'accordo del 2011 il corso iniziale è sceso da 16 a 12 ore, mentre l'aggiornamento è rimasto di 6 ore con cadenza quinquennale. La possibilità di usare l'e-learning distingue nettamente i dirigenti dai preposti, per i quali la formazione a distanza asincrona è esclusa. Il testo ufficiale è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.
Chi è dirigente ai fini della sicurezza#
L'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, "attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa". L'art. 299 estende gli obblighi a chi esercita questi poteri di fatto, anche senza investitura formale.
Il criterio è quindi sostanziale. Nelle imprese di medie dimensioni sono spesso dirigenti per la sicurezza:
- il direttore di stabilimento o di produzione, anche se inquadrato come quadro;
- il responsabile tecnico che decide organizzazione dei turni, macchine e priorità;
- il direttore di filiale o di area con autonomia organizzativa sul personale;
- il direttore tecnico di cantiere dell'impresa affidataria;
- il responsabile della logistica che gestisce mezzi, spazi e fornitori.
Al contrario, un dirigente contrattuale che si occupa di finanza o di marketing senza alcun potere sull'organizzazione del lavoro operativo può non essere dirigente ai fini della sicurezza. La qualifica va decisa caso per caso, leggendo organigramma, deleghe e procure.
Dirigente, preposto e delegato#
Il dirigente attua gli obblighi dell'art. 18, che sono in gran parte gli stessi del datore di lavoro, nei limiti dei poteri che ha. Il preposto, invece, sovrintende all'attività dei lavoratori e interviene sui comportamenti: ha un aggiornamento biennale, spiegato nella guida all'aggiornamento dei preposti. Diverso ancora è il dirigente che riceve una delega di funzioni ai sensi dell'art. 16: la delega trasferisce obblighi specifici con poteri di spesa, ed è trattata nell'articolo sui dirigenti con delega di funzioni.
| Figura | Ruolo | Corso iniziale | Aggiornamento | E-learning |
|---|---|---|---|---|
| Datore di lavoro | Titolare degli obblighi, compresi quelli non delegabili | 16 ore | 6 ore ogni 5 anni | Sì |
| Dirigente | Attua le direttive, organizza e vigila | 12 ore | 6 ore ogni 5 anni | Sì |
| Preposto | Sovrintende e interviene sui comportamenti | 12 ore | 6 ore ogni 2 anni | No |
Una stessa persona può ricoprire ruoli diversi in momenti diversi della carriera: il capo reparto promosso a direttore di produzione passa da preposto a dirigente e deve seguire il corso corrispondente al nuovo ruolo.
Come si calcola la scadenza#
Il quinquennio decorre dalla data di fine del corso iniziale o dell'ultimo aggiornamento riportata sull'attestato. Per chi è stato formato con l'accordo del 2011 il corso di 16 ore resta valido come credito e la scadenza si calcola allo stesso modo: non c'è un ricalcolo legato al nuovo Accordo.
Le FAQ del Ministero del Lavoro chiariscono il limite oltre il quale il recupero non basta: dopo dieci anni senza aggiornamenti il credito decade e il corso iniziale va ripetuto. Entro quel limite, un aggiornamento fatto in ritardo rimette in regola la persona, ma il periodo di ritardo resta una violazione dell'art. 37.
Esempio di verifica degli attestati#
Esempio: un'impresa manifatturiera ha individuato tre dirigenti. Il direttore di stabilimento ha fatto il corso di 16 ore nel 2018 e l'aggiornamento nel 2023; il responsabile tecnico ha il corso di 16 ore del 2019 senza aggiornamenti; il nuovo responsabile logistica, arrivato nel 2026, ha solo la formazione da lavoratore.
| Dirigente | Ultimo corso | Situazione a ottobre 2026 | Cosa fare |
|---|---|---|---|
| Direttore di stabilimento | Aggiornamento 2023 | In regola | Aggiornamento entro il 2028 |
| Responsabile tecnico | Corso 2019, nessun aggiornamento | Scaduto dal 2024, ma entro i dieci anni | Aggiornamento di 6 ore subito |
| Responsabile logistica | Solo formazione da lavoratore | Non formato per il ruolo | Corso iniziale di 12 ore |
Il responsabile tecnico dell'esempio ha ancora margine per recuperare con le sole 6 ore, fino al 2029: se lascia passare il decimo anno dalla fine del corso, dovrà rifare le 12 ore. Se il suo corso fosse del 2015, il credito sarebbe già decaduto nel 2025.
Cosa mettere nelle 6 ore#
L'Accordo fissa la durata minima e lascia ampio spazio sui contenuti, che devono essere coerenti con il ruolo e con l'evoluzione dei rischi e della normativa. Per un dirigente un aggiornamento utile non ripete il corso base, ma lavora sulle decisioni che il dirigente prende davvero:
- novità normative del quinquennio: per chi rinnova oggi, il nuovo Accordo 2025, il corso obbligatorio per i datori di lavoro e la verifica di efficacia della formazione;
- organizzazione e deleghe: coerenza tra organigramma, deleghe dell'art. 16, poteri di spesa e nomine dei preposti;
- appalti e interferenze: obblighi dell'art. 26, DUVRI, verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese;
- gestione degli eventi: analisi di infortuni e quasi infortuni, misure correttive, rapporto con RSPP e medico competente;
- vigilanza: come esercitare e documentare il controllo sui preposti e sull'applicazione delle procedure;
- responsabilità: profili penali, rapporto con il modello organizzativo del D.Lgs. 231/2001 dove adottato.
L'e-learning è adatto ai contenuti normativi e organizzativi. Per la parte su casi aziendali e scelte organizzative una sessione in aula o in videoconferenza, magari interna all'azienda, rende di più, perché permette di discutere i problemi reali dell'organizzazione.
Responsabilità e sanzioni#
La formazione del dirigente è un obbligo del datore di lavoro (art. 37, comma 7). La sua mancanza è sanzionata dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08 con arresto o ammenda. Il dirigente, a sua volta, risponde degli obblighi dell'art. 18 che è chiamato ad attuare, tra cui quello di formare e far formare i lavoratori e i preposti dei quali organizza il lavoro.
Il punto pratico è che un dirigente non formato difficilmente può dimostrare di aver esercitato correttamente i propri poteri. Dopo un infortunio la ricostruzione delle responsabilità parte dall'organigramma reale: se un direttore di produzione è stato formato come semplice lavoratore, il problema non è solo l'attestato mancante, ma un'organizzazione della sicurezza che non riconosce chi prende le decisioni.
Come organizzarsi#
Una procedura minima per non perdere le scadenze:
- individua per iscritto i dirigenti, leggendo deleghe e procure e non solo i contratti;
- registra per ciascuno data di fine corso, norma di riferimento e scadenza del quinquennio;
- programma l'aggiornamento almeno tre mesi prima della scadenza;
- a ogni cambio di ruolo verifica se la persona passa da preposto a dirigente, o viceversa;
- conserva gli attestati nel fascicolo formativo insieme al verbale della verifica finale.
Lo stesso metodo vale per tutte le figure ed è descritto nel piano operativo per applicare l'Accordo. Le edizioni disponibili e il programma sono nella scheda del corso di aggiornamento per dirigenti.
Domande frequenti#
Ogni quanto deve aggiornarsi il dirigente?#
Ogni cinque anni, con un corso di almeno 6 ore. Il quinquennio decorre dalla data di fine del corso iniziale o dell'ultimo aggiornamento riportata sull'attestato. Se l'aggiornamento non viene fatto entro dieci anni dall'ultimo corso, il credito formativo decade e bisogna ripetere il corso iniziale di 12 ore previsto dall'Accordo 2025.
L'aggiornamento dirigenti si può fare in e-learning?#
Sì. L'Accordo Stato-Regioni 2025 ammette l'e-learning per la formazione dei dirigenti, sia per il corso iniziale sia per l'aggiornamento, oltre all'aula e alla videoconferenza sincrona. La piattaforma deve rispettare i requisiti tecnici dell'Accordo, con tracciamento della frequenza e verifica finale. Per i preposti, invece, l'e-learning è escluso.
Il dirigente formato con 16 ore deve rifare il corso da 12?#
No. Il corso svolto con l'accordo del 2011 resta valido come credito formativo, purché fosse conforme alla norma dell'epoca. Il dirigente prosegue con l'aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni, calcolato dalla data dell'ultimo attestato. Deve rifare il corso solo se sono trascorsi dieci anni senza alcun aggiornamento.
Un quadro può essere dirigente per la sicurezza?#
Sì. Per il D.Lgs. 81/08 conta il potere effettivo di organizzare l'attività lavorativa e di vigilare su di essa, non l'inquadramento contrattuale. Un direttore di stabilimento inquadrato come quadro, con autonomia su turni, personale e mezzi, è di norma un dirigente ai fini della sicurezza e deve avere la relativa formazione.
Il dirigente deve fare anche il corso da 16 ore del datore di lavoro?#
No, il corso di 16 ore riguarda il datore di lavoro, cioè il titolare del rapporto di lavoro o chi ha la responsabilità dell'organizzazione con poteri decisionali e di spesa. Il dirigente segue il proprio percorso di 12 ore e l'aggiornamento di 6 ore. Le due formazioni si sovrappongono solo quando la stessa persona ricopre entrambi i ruoli.
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