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Giulio Morelli

Aggiornamento preposti: 6 ore ogni 2 anni, regole 2025

In sintesi

Il preposto deve aggiornare la propria formazione almeno ogni due anni, con un corso di 6 ore svolto in aula o in videoconferenza sincrona: l'e-learning non è ammesso. La cadenza biennale è fissata dall'art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs.

di Giulio Morelli·9 min read·

Il preposto deve aggiornare la propria formazione almeno ogni due anni, con un corso di 6 ore svolto in aula o in videoconferenza sincrona: l'e-learning non è ammesso. La cadenza biennale è fissata dall'art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008; durata e modalità sono regolate dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

È l'unica figura della sicurezza con un ciclo di due anni invece di cinque, ed è anche quella in cui gli scadenzari aziendali sbagliano più spesso. Questa guida si concentra sul rinnovo: chi deve farlo, quando scade, cosa deve contenere e come evitare gli errori che emergono nei controlli. Il quadro generale di tutte le figure è nella guida all'Accordo Stato-Regioni 2025.

Le regole in sintesi#

La tabella riassume i punti che servono per pianificare il rinnovo.

AspettoRegola vigente
Durata minima dell'aggiornamento6 ore
PeriodicitàAlmeno ogni 2 anni, e comunque quando cambiano i rischi
Base normativaArt. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/08 e Accordo 17/04/2025, Parte III
Modalità ammesseAula o videoconferenza sincrona
E-learningEscluso, sia per il corso iniziale sia per l'aggiornamento
Corso iniziale di riferimento12 ore (8 ore se svolto con l'accordo 2011, valido come credito)
Frequenza minima90% delle ore
Decadenza del creditoDopo 10 anni senza alcun aggiornamento

Il testo della legge parla di formazione "interamente con modalità in presenza". L'Accordo 2025 equipara alla presenza la videoconferenza sincrona, in cui docente e partecipanti sono collegati in tempo reale e possono interagire; resta invece escluso il corso registrato da seguire quando si vuole. Le FAQ del Ministero del Lavoro lo confermano in modo esplicito per i preposti.

Chi deve fare l'aggiornamento#

L'obbligo riguarda chiunque sovrintenda all'attività di altri lavoratori, con o senza una nomina scritta. L'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come la persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione. L'art. 299 aggiunge il principio di effettività: conta il ruolo esercitato davvero, non il titolo sul contratto.

Nelle aziende questo significa che la lista dei preposti è quasi sempre più lunga di quella che compare sull'organigramma. Rientrano di solito:

  • capisquadra, capireparto e capiturno;
  • capicantiere e assistenti di cantiere;
  • responsabili di magazzino, di negozio o di punto vendita;
  • coordinatori di squadre di manutenzione o di pulizia;
  • infermieri coordinatori e figure analoghe nei servizi.

Dal 2021 l'art. 18, comma 1, lettera b-bis, obbliga il datore di lavoro a individuare il preposto o i preposti. Chi coordina di fatto e non è stato individuato né formato rappresenta un doppio problema: per l'azienda, che non ha adempiuto, e per la persona, che risponde comunque come preposto di fatto. Le competenze attese da questa figura sono descritte nell'approfondimento sul ruolo del preposto.

Come si calcola la scadenza#

Il biennio decorre dalla data di fine del corso iniziale o dell'ultimo aggiornamento riportata sull'attestato. Per chi era già preposto quando è entrato in vigore l'Accordo, il 19 maggio 2025, le FAQ ministeriali hanno previsto due regole transitorie:

  1. se il corso o l'ultimo aggiornamento risaliva a più di due anni prima del 19 maggio 2025, l'aggiornamento andava completato entro dodici mesi, quindi entro il 19 maggio 2026;
  2. se risaliva a meno di due anni, il biennio si calcola a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo.

A ottobre 2026 la prima finestra è chiusa: chi rientrava nel primo caso e non ha ancora fatto le 6 ore è in ritardo e deve recuperarle subito. Il corso iniziale da 8 ore svolto con l'accordo 2011 non va integrato fino a 12: vale come credito pieno, a condizione che i rinnovi siano rispettati. Il passaggio dalle vecchie regole è spiegato nell'articolo su cosa resta valido degli accordi 2011 e 2012.

Un esempio di scadenzario#

Esempio: un'azienda di logistica ha tre capiturno. Il primo ha fatto il corso di 8 ore nel marzo 2022 e nessun aggiornamento; il secondo ha frequentato il corso di 12 ore nel settembre 2025; il terzo è stato promosso capoturno a luglio 2026 ed è formato solo come lavoratore.

PrepostoUltimo corsoSituazione a ottobre 2026Cosa fare
Capoturno AMarzo 2022, 8 oreOltre due anni prima del 19/05/2025: scadenza transitoria maggio 2026 superataAggiornamento di 6 ore subito
Capoturno BSettembre 2025, 12 oreIn regolaAggiornamento entro settembre 2027
Capoturno CNessun corso prepostiNon formato per il ruoloCorso iniziale di 12 ore

Il caso del capoturno C è il più frequente nelle ispezioni: la promozione avviene in pochi giorni, la formazione arriva mesi dopo. Il corso preposti andrebbe programmato prima dell'affidamento dell'incarico o contestualmente.

Cosa deve contenere un aggiornamento utile#

L'Accordo fissa la durata minima e lascia margine sui contenuti, che devono essere coerenti con il ruolo e con i rischi dell'azienda. Un aggiornamento che ripete ogni due anni le stesse slide sul Testo Unico rispetta la forma, ma non serve né al preposto né alla verifica di efficacia che l'Accordo ora richiede.

Il punto da cui partire è l'art. 19, riscritto nel 2021, che ha trasformato il preposto da osservatore a figura che deve intervenire. Oggi la norma gli chiede di sovrintendere e vigilare e, davanti a comportamenti non conformi, di "intervenire per modificare il comportamento non conforme"; se l'inosservanza persiste, di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori. In presenza di deficienze di mezzi e attrezzature o di condizioni di pericolo, deve se necessario interrompere temporaneamente l'attività e segnalare le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Sei ore ben spese, quindi, toccano argomenti come questi:

  1. i poteri-doveri dell'art. 19 tradotti in situazioni concrete del reparto;
  2. come richiamare un lavoratore e documentare il richiamo senza trasformarlo in un conflitto;
  3. quando e come fermare una lavorazione, e a chi riferire;
  4. infortuni e quasi infortuni avvenuti in azienda nel biennio, con le misure adottate;
  5. modifiche al DVR, nuove macchine, nuove sostanze o nuove procedure;
  6. il ruolo del preposto nella verifica di efficacia della formazione dei lavoratori.

L'ultimo punto è una novità dell'Accordo 2025: la formazione deve produrre comportamenti corretti, e la verifica avviene durante il lavoro. Nella maggior parte delle aziende è proprio il preposto a osservare se le procedure vengono applicate.

Errori che emergono nei controlli#

Gli organi di vigilanza chiedono gli attestati dei preposti quasi sempre insieme all'organigramma della sicurezza. Gli errori ricorrenti sono pochi e tutti evitabili.

ErrorePerché è un problemaCorrezione
Aggiornamento ogni 5 anni, come per i lavoratoriLa cadenza è biennale per leggeScadenzario separato per i preposti
Corso in e-learning asincronoModalità esclusa: l'attestato non vale come aggiornamento prepostiAula o videoconferenza sincrona
Preposti di fatto non individuatiManca l'atto richiesto dall'art. 18Individuazione scritta e formazione
Contenuti identici ogni biennioFormazione formale, efficacia non dimostrabileProgramma legato ai rischi e agli eventi del biennio
Frequenza parzialeSotto il 90% non si accede alla verificaRecupero delle ore mancanti

La mancata formazione è un reato contravvenzionale previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. Le conseguenze più pesanti arrivano però dopo un infortunio, quando la ricostruzione delle responsabilità passa proprio dalla vigilanza del preposto e dalla formazione che aveva ricevuto per esercitarla.

Rapporto con le altre figure#

L'aggiornamento preposti si aggiunge a quello da lavoratore e non lo sostituisce automaticamente: il preposto resta un lavoratore, con la propria formazione specifica sui rischi della mansione. Chi invece ha poteri organizzativi e di spesa più ampi può essere un dirigente ai fini della sicurezza, con un percorso diverso e un rinnovo quinquennale, descritto nella guida all'aggiornamento dei dirigenti. La distinzione tra le tre figure è approfondita nell'articolo su dirigenti, preposti e lavoratori nel D.Lgs. 81/08.

Il testo ufficiale dell'Accordo, con le tabelle di durata e le regole sulle modalità, è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro. Le date delle edizioni in aula e in videoconferenza sono nella scheda del corso di aggiornamento per preposti.

Domande frequenti#

Ogni quanto si aggiorna il preposto?#

Almeno ogni due anni, con un corso di 6 ore. La cadenza biennale è stabilita dall'art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/08, e l'Accordo Stato-Regioni 2025 ne fissa la durata minima. L'aggiornamento va anticipato quando cambiano i rischi o ne compaiono di nuovi, per esempio con l'introduzione di nuove macchine o nuove lavorazioni.

L'aggiornamento preposti si può fare online?#

Solo in videoconferenza sincrona, cioè in diretta con il docente e con possibilità di interazione, che l'Accordo equipara all'aula. L'e-learning asincrono, con lezioni registrate e test online, è escluso sia per il corso iniziale sia per l'aggiornamento. Un attestato ottenuto in e-learning non copre l'obbligo del preposto.

Il preposto formato con 8 ore deve rifare il corso da 12?#

No. Il corso iniziale svolto con l'accordo 2011 vale come credito totale anche con le nuove regole. Il preposto deve però rispettare la cadenza biennale: se il corso o l'ultimo aggiornamento era precedente di oltre due anni al 19 maggio 2025, l'aggiornamento andava fatto entro maggio 2026 e oggi va recuperato subito.

Cosa succede se l'aggiornamento è scaduto da anni?#

Finché non completa l'aggiornamento il preposto non è formato in modo adeguato, e il datore di lavoro risponde della violazione dell'art. 37. Secondo le FAQ ministeriali, entro dieci anni dall'ultimo corso basta recuperare le 6 ore. Oltre i dieci anni senza alcun aggiornamento il credito decade e serve il corso iniziale completo di 12 ore.

Il capoturno senza nomina scritta deve fare l'aggiornamento?#

Sì. Il ruolo di preposto dipende dalle funzioni svolte di fatto, come prevede l'art. 299 del D.Lgs. 81/08. Se il capoturno sovrintende al lavoro di altri, deve essere individuato, formato con il corso preposti e aggiornato ogni due anni. La mancanza della nomina non riduce le sue responsabilità né quelle dell'azienda.


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