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Giulio Morelli

Rischio incendio ed esplosione: valutazione, zone ATEX, DPE

In sintesi

Il rischio di incendio va valutato in ogni luogo di lavoro secondo il *DM 3 settembre 2021*. Il rischio di esplosione richiede una valutazione aggiuntiva, prevista dal Titolo XI del D.Lgs. 81/08, solo dove possono formarsi atmosfere esplosive.

di Giulio Morelli·10 min read·

Il rischio di incendio va valutato in ogni luogo di lavoro secondo il DM 3 settembre 2021. Il rischio di esplosione richiede una valutazione aggiuntiva, prevista dal Titolo XI del D.Lgs. 81/08, solo dove possono formarsi atmosfere esplosive. Le due analisi confluiscono nel documento di valutazione dei rischi e devono essere coerenti tra loro.

In pratica il datore di lavoro deve rispondere a due domande distinte. La prima riguarda tutti: quanto è probabile che si sviluppi un incendio e quali conseguenze avrebbe sulle persone? La seconda riguarda solo chi tratta gas, vapori, nebbie o polveri combustibili: possono formarsi miscele con l'aria capaci di esplodere, e dove?

Incendio ed esplosione: due fenomeni, due percorsi di valutazione#

Un incendio è una combustione che si propaga nel tempo, alimentata da materiale combustibile e ossigeno. Un'esplosione è una combustione rapidissima di una miscela già pronta, gas o polvere dispersa in aria, che produce in pochi istanti un'onda di pressione. La differenza non è accademica: le misure che servono contro un incendio, come estintori, vie di esodo e compartimentazioni, non bastano a prevenire un'esplosione.

Per questo la legge li tratta in due capitoli diversi. Il rischio incendio rientra nella gestione delle emergenze (art. 46 del D.Lgs. 81/08) e oggi è disciplinato dai tre decreti del settembre 2021, che hanno sostituito il DM 10 marzo 1998. Il rischio esplosione è regolato dal Titolo XI, articoli da 287 a 297, con i relativi allegati XLIX, L e LI.

AspettoRischio incendioRischio esplosione (ATEX)
Chi deve valutarloTutti i datori di lavoroChi può avere atmosfere esplosive
Norma di riferimentoDM 3 settembre 2021 e Codice di prevenzione incendiTitolo XI D.Lgs. 81/08, allegati XLIX-LI
Documento prodottoSezione specifica del DVRDocumento sulla protezione contro le esplosioni (DPE), parte integrante del DVR
ClassificazioneBasso rischio o altri luoghi di lavoroZone 0, 1, 2 per gas e 20, 21, 22 per polveri
Misure tipicheEsodo, estintori, gestione dell'emergenza, addetti formatiEliminazione delle sorgenti di innesco, apparecchi certificati, ventilazione, permessi di lavoro
Formazione collegataAddetti antincendio (DM 2 settembre 2021)Formazione specifica dei lavoratori esposti (art. 294-bis)

La valutazione del rischio incendio secondo il DM 3 settembre 2021#

Il DM 3 settembre 2021, noto come "minicodice", è in vigore dal 29 ottobre 2022 e si applica a tutti i luoghi di lavoro, esclusi i cantieri temporanei o mobili. L'art. 2 stabilisce che la valutazione del rischio incendio è parte specifica del DVR e deve essere coerente con quella del rischio esplosione, dove richiesta.

Quale metodo applicare#

L'art. 3 indica una gerarchia precisa. Se per l'attività esiste una regola tecnica verticale di prevenzione incendi, si applica quella. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio si segue l'allegato I del decreto. Per tutti gli altri si applica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), che resta comunque utilizzabile anche nei casi a basso rischio.

Un luogo di lavoro è a basso rischio di incendio solo se l'attività non è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, non ha una regola tecnica verticale e rispetta contemporaneamente tutte queste condizioni:

  • affollamento complessivo fino a 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva fino a 1000 m²;
  • piani compresi tra 5 metri sotto e 24 metri sopra il piano di riferimento;
  • assenza di materiali combustibili, sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Basta che una condizione manchi perché il luogo esca dal basso rischio. Un errore frequente è fermarsi ai metri quadrati e all'affollamento, dimenticando il magazzino di imballaggi o il deposito di solventi.

I sei passi della valutazione#

L'allegato I descrive la valutazione in sei passaggi, utili anche come traccia per i casi più complessi:

  1. individuazione dei pericoli di incendio (materiali combustibili, sorgenti di innesco, lavorazioni);
  2. descrizione del contesto e dell'ambiente in cui i pericoli sono inseriti;
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti, compresi visitatori e persone con esigenze speciali;
  4. individuazione dei beni esposti al rischio;
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
  6. individuazione delle misure che rimuovono o riducono i pericoli che determinano rischi significativi.

Dalla valutazione discendono le misure di esodo, le attrezzature di estinzione, la gestione dell'emergenza e il numero e il livello degli addetti antincendio. Per gli obblighi autorizzativi, come il certificato dei Vigili del Fuoco, si veda la guida al certificato di prevenzione incendi.

Il rischio esplosione: quando scatta il Titolo XI#

Il Titolo XI si applica quando nel luogo di lavoro può formarsi una atmosfera esplosiva, cioè una miscela con l'aria, in condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta. Esempi tipici: verniciature a spruzzo, depositi di solventi, cabine di ricarica di carrelli elevatori, impianti a gas, silos di farina, mangimi o segatura, falegnamerie con aspirazione centralizzata.

Tre parametri aiutano a capire se il pericolo è reale. L'intervallo di esplosività è il campo di concentrazione in aria entro cui la miscela può esplodere, delimitato dal limite inferiore (LEL) e da quello superiore. Il punto di infiammabilità è la temperatura minima alla quale un liquido libera vapori sufficienti a infiammarsi. La concentrazione reale nell'ambiente si misura con un esplosimetro, tarato e dotato di soglia di allarme.

Classificazione delle zone#

L'art. 293 obbliga a ripartire in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, secondo l'allegato XLIX. Le zone si distinguono per frequenza e durata della presenza dell'atmosfera esplosiva:

Gas, vapori, nebbiePolveriPresenza dell'atmosfera esplosivaCategoria minima degli apparecchi
Zona 0Zona 20Permanente, per lunghi periodi o frequenteCategoria 1
Zona 1Zona 21Probabile occasionalmente durante le normali attivitàCategoria 1 o 2
Zona 2Zona 22Non probabile nelle normali attività e, se si verifica, di breve durataCategoria 1, 2 o 3

Le categorie sono quelle degli apparecchi conformi alla direttiva ATEX di prodotto (oggi 2014/34/UE), secondo i criteri dell'allegato L, parte B. Gli accessi alle aree classificate vanno segnalati con il cartello previsto dall'allegato LI. La classificazione tecnica delle zone è approfondita nell'articolo sul corso di protezione da atmosfere esplosive.

Il documento sulla protezione contro le esplosioni#

Chi ha aree classificate deve redigere e tenere aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni (art. 294). Il DPE deve indicare almeno:

  • che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
  • quali misure adeguate sono adottate per raggiungere gli obiettivi del Titolo XI;
  • quali luoghi sono stati classificati nelle zone dell'allegato XLIX;
  • quali luoghi sono soggetti alle prescrizioni minime dell'allegato L;
  • che luoghi e attrezzature, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, utilizzati e mantenuti in efficienza tenendo conto della sicurezza;
  • che sono adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro delle attrezzature di lavoro.

Il DPE va redatto prima dell'inizio del lavoro e rivisto ogni volta che luoghi, attrezzature o organizzazione del lavoro subiscono modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. È parte integrante del DVR, come stabilisce il D.Lgs. 81/2008.

Le misure, in ordine di priorità#

L'art. 289 fissa un ordine logico. Prima si impedisce la formazione di atmosfere esplosive, per esempio sostituendo un solvente o aspirando le polveri alla fonte. Se non è possibile, si evita l'innesco: apparecchi certificati, messa a terra contro le cariche elettrostatiche, divieto di fiamme libere, indumenti che non generano scariche. Infine si attenuano gli effetti di un'eventuale esplosione con sfoghi, soppressori o barriere.

Le misure organizzative contano quanto quelle tecniche. L'allegato L richiede istruzioni scritte e, dove previsto dal DPE, un sistema di permessi di lavoro per le attività pericolose, come una saldatura vicino a un serbatoio. Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione sono inoltre soggetti alle verifiche periodiche del DPR 462/2001.

Checklist pratica per il datore di lavoro#

  1. Censire sostanze e polveri presenti, con schede di sicurezza, quantità e punti di stoccaggio (utile anche per la valutazione del rischio chimico).
  2. Stabilire se il luogo di lavoro è a basso rischio di incendio, verificando una per una le condizioni dell'allegato I.
  3. Svolgere la valutazione incendio con il metodo corretto e riportarla nel documento di valutazione dei rischi.
  4. Se esistono sorgenti di emissione di gas o polveri combustibili, affidare a un tecnico competente la classificazione delle zone.
  5. Redigere il DPE prima dell'avvio dell'attività e verificare che le attrezzature in zona abbiano la categoria richiesta.
  6. Formare i lavoratori esposti (art. 294-bis) e designare gli addetti antincendio con il livello di corso coerente con la valutazione.
  7. Riesaminare entrambe le valutazioni a ogni modifica di impianti, prodotti o layout.

Esempio: una falegnameria di 8 dipendenti con 600 m² di superficie sembra un luogo a basso rischio. La presenza di segatura e trucioli in quantità significativa e di un impianto di aspirazione con filtro a maniche, però, porta fuori dal basso rischio per l'incendio e impone di valutare il rischio esplosione da polveri, almeno all'interno del filtro e del silo. È un esempio di ragionamento: l'esito dipende dalle quantità e dalla configurazione reale.

Collegamento con la formazione degli addetti#

La valutazione determina anche il livello del corso per gli addetti antincendio, secondo il DM 2 settembre 2021: livello 1, 2 o 3, con durate di 4, 8 e 16 ore. Durate, aggiornamenti e programmi sono spiegati nella guida al corso di antincendio. Chi lavora in ambienti chiusi con possibili gas infiammabili deve conoscere anche le regole sugli ambienti sospetti di inquinamento.

Domande frequenti#

Il DPE è obbligatorio per tutte le aziende?#

No. Il documento sulla protezione contro le esplosioni serve solo dove possono formarsi atmosfere esplosive e quindi esistono zone classificate. Un ufficio o un negozio senza gas o polveri combustibili non ne ha bisogno. Conviene però scrivere nel DVR perché il rischio esplosione è stato escluso: è la prima domanda che un ispettore pone in un'attività con caldaie, solventi o polveri.

Il DM 10 marzo 1998 vale ancora per la valutazione del rischio incendio?#

No. È stato abrogato con l'entrata in vigore del DM 3 settembre 2021, il 29 ottobre 2022. Le valutazioni redatte con il vecchio metodo non diventano automaticamente illegittime, ma vanno riesaminate secondo l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08, cioè in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro.

Chi può classificare le zone ATEX?#

La responsabilità resta del datore di lavoro, che non può delegare la valutazione dei rischi. In pratica la classificazione richiede competenze tecniche specifiche e si affida a un professionista che applica le norme tecniche di settore. Il risultato va riportato nel DPE con planimetrie che mostrino estensione e tipo di ogni zona.

Che differenza c'è tra zona 1 e zona 2?#

In zona 1 l'atmosfera esplosiva è probabile occasionalmente durante il normale funzionamento, per esempio vicino alle valvole di sfiato di un serbatoio. In zona 2 non è probabile in condizioni normali e, se si forma, dura poco, come nel caso di una perdita accidentale da una flangia. La differenza cambia la categoria degli apparecchi utilizzabili.


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