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Giulio Morelli

CPI certificato prevenzione incendi: SCIA e categorie

In sintesi

Il CPI, certificato di prevenzione incendi, serve solo alle attività elencate nell'Allegato I del *DPR 1 agosto 2011, n. 151*.

di Giulio Morelli·10 min read·

Il CPI, certificato di prevenzione incendi, serve solo alle attività elencate nell'Allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151. Oggi per quasi tutte il titolo per iniziare l'attività è la SCIA antincendio presentata al Comando dei Vigili del Fuoco; il certificato vero e proprio viene rilasciato dopo il sopralluogo nelle attività di categoria C. Ogni cinque anni va presentata l'attestazione di rinnovo periodico.

Nel linguaggio comune si continua a dire "CPI", "certificato antincendio" o "certificato di protezione incendi" per indicare l'intera pratica. Qui trovi come capire se la tua attività è soggetta, in quale categoria ricade, quali passaggi servono e cosa resta a carico del datore di lavoro anche quando la pratica è in ordine.

Il quadro normativo: dal vecchio CPI alla SCIA#

Il controllo di prevenzione incendi è affidato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Il regolamento che stabilisce come si svolge è il DPR 151/2011, che ha sostituito il DPR 37/1998 e il vecchio elenco del DM 16 febbraio 1982. Le procedure descritte nelle pagine più datate, con la domanda in carta legale e l'attesa del certificato prima di aprire, non valgono più.

Il cambiamento principale è la proporzionalità: le attività sono divise in tre categorie, e più è basso il rischio, più la procedura è leggera. La modulistica e i contenuti delle relazioni tecniche sono stabiliti dal DM 7 agosto 2012, mentre la progettazione può seguire le regole tecniche verticali tradizionali oppure il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).

Il CPI non va confuso con l'attestato antincendio delle persone. Il certificato riguarda luoghi e impianti; la formazione degli addetti segue il DM 2 settembre 2021 e vale per tutti i luoghi di lavoro, soggetti o no al DPR 151. La differenza tra i due documenti è spiegata nella guida all'attestato antincendio.

Quali attività sono soggette al controllo#

L'Allegato I del DPR 151/2011 elenca 80 attività, ciascuna con una soglia: sotto la soglia l'attività non è soggetta. Le voci più frequenti per le piccole e medie imprese sono:

  • impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW (attività 74);
  • alberghi e strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto (attività 66);
  • scuole con oltre 100 persone presenti (attività 67);
  • locali di spettacolo e di intrattenimento con capienza superiore a 100 persone (attività 65);
  • attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m² (attività 69);
  • autorimesse con superficie superiore a 300 m² (attività 75);
  • gruppi elettrogeni con potenza complessiva superiore a 25 kW (attività 49);
  • depositi di carta, legno, materie plastiche e altri materiali combustibili oltre determinati quantitativi.

Le soglie vanno lette nel testo, perché ogni voce ha condizioni proprie (superficie lorda, quantità in kg, persone presenti, potenza). Un'azienda può avere più attività soggette nello stesso sito, ad esempio un capannone con deposito, centrale termica e gruppo elettrogeno: in quel caso la pratica le considera tutte.

Categorie A, B e C: cosa cambia#

Per ogni voce dell'Allegato I la categoria dipende dalla dimensione dell'attività. La stessa voce può essere A per un'attività piccola e C per una grande.

CategoriaLivello di rischioEsame del progettoControllo dei Vigili del FuocoEsito
ABasso, attività standardizzateNon richiestoA campione, entro 60 giorni dalla SCIALa ricevuta della SCIA è il titolo
BMedioObbligatorio prima dei lavoriA campione, entro 60 giorni dalla SCIALa ricevuta della SCIA è il titolo
CAlto o complessoObbligatorio prima dei lavoriSopralluogo sempre, entro 60 giorni dalla SCIARilascio del CPI

Per le categorie B e C l'art. 3 del decreto impone di chiedere al Comando la valutazione del progetto, che si conclude con un parere di conformità entro 60 giorni. Per la categoria A il progetto va comunque redatto a regola d'arte, ma non si sottopone a esame preventivo.

In tutte le categorie la SCIA consente di avviare l'attività dalla data di presentazione. Il controllo successivo può però portare a prescrizioni o, nei casi gravi, al divieto di prosecuzione. Esempio: un negozio di 500 m² lordi ricade nella categoria più bassa prevista per la voce 69, mentre un centro commerciale di grandi dimensioni rientra nella C e attende il sopralluogo.

Come si ottiene: la procedura passo per passo#

La pratica viene preparata da un tecnico abilitato e presentata tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o direttamente al Comando, secondo le modalità locali.

  1. Verifica di assoggettabilità: si controlla se una o più attività superano le soglie dell'Allegato I e in quale categoria ricadono.
  2. Progetto antincendio: relazione tecnica ed elaborati grafici con vie d'esodo, compartimentazioni, resistenza al fuoco, impianti e presidi, gestione della sicurezza.
  3. Valutazione del progetto (solo B e C): istanza al Comando e attesa del parere di conformità.
  4. Esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato, con dichiarazioni di conformità degli impianti e certificazioni di prodotti e strutture.
  5. SCIA antincendio: asseverazione del tecnico che attesta la conformità, più certificazioni e dichiarazioni previste dal DM 7 agosto 2012.
  6. Controllo del Comando: a campione per A e B, sopralluogo obbligatorio per C con rilascio del certificato.
  7. Gestione nel tempo: registro dei controlli, manutenzioni, formazione degli addetti e rinnovo periodico.

Le certificazioni di resistenza al fuoco e alcune valutazioni richiedono un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno. Il titolare firma la SCIA e resta responsabile della veridicità di quanto dichiarato.

Modifiche, ampliamenti e cambi d'uso#

Il titolo copre l'attività così come è stata dichiarata. Se si ampliano i locali, si aumentano i materiali stoccati o si cambiano impianti e destinazioni d'uso in modo da aggravare le condizioni di sicurezza, l'art. 4 del DPR 151 impone di riavviare la procedura. Il DM 7 agosto 2012 elenca le modifiche considerate rilevanti: conviene farle verificare dal tecnico prima dei lavori, non dopo.

Rinnovo periodico ogni 5 anni#

L'art. 5 del DPR 151/2011 prevede che la conformità antincendio sia confermata con un'attestazione di rinnovo periodico ogni cinque anni, presentata al Comando. Per alcune attività individuate dallo stesso articolo il termine è di dieci anni. L'attestazione dichiara che non ci sono state modifiche rilevanti ed è accompagnata dalle asseverazioni sulla funzionalità degli impianti di protezione attiva.

Il termine decorre dalla SCIA o dall'ultimo rinnovo. Il ritardo non è un dettaglio formale: senza rinnovo l'attività resta senza titolo valido. In pratica conviene programmare il rinnovo alcuni mesi prima della scadenza, perché richiede verifiche degli impianti da parte di tecnici e manutentori.

Costi: da cosa dipendono#

Una cifra unica non esiste. Il costo complessivo di una pratica dipende da tre voci:

  • diritti dei Vigili del Fuoco, calcolati secondo le tariffe del DM 2 marzo 2012 per tipo di servizio (valutazione progetto, controllo, rinnovo) e per attività;
  • onorario del tecnico, che varia con categoria, numero di attività soggette, superfici e complessità del progetto;
  • adeguamenti: porte tagliafuoco, impianti di rivelazione, idranti, compartimentazioni. È la voce più variabile e spesso la più pesante.

Per i diritti l'importo esatto si calcola sulle tabelle del decreto tariffe; il Comando competente lo indica su richiesta. Un preventivo serio parte da un sopralluogo, non da un prezzo standard.

Sanzioni per chi non è in regola#

L'art. 20 del D.Lgs. 139/2006 punisce il titolare che omette la SCIA o la richiesta di rinnovo periodico: nelle attività con prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano gravi pericoli è previsto l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 258 a 2.582 euro. Lo stesso articolo sanziona chi rilascia certificazioni o dichiarazioni false.

Oltre al profilo penale, il Comando può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività in caso di carenze gravi. In caso di incendio, la mancanza del titolo pesa anche sulla copertura assicurativa e sulle responsabilità per eventuali danni a persone.

Cosa serve anche con il CPI in regola#

Il titolo antincendio non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro. Restano da gestire:

  • la valutazione del rischio incendio nel documento di valutazione dei rischi, secondo i criteri del DM 3 settembre 2021 e del Codice;
  • la designazione e la formazione degli addetti antincendio secondo il DM 2 settembre 2021: il livello del corso e l'eventuale esame di idoneità sono spiegati nell'articolo su quando il corso antincendio è obbligatorio;
  • i controlli e le manutenzioni di estintori, idranti, porte e impianti secondo il DM 1 settembre 2021, annotati nel registro dei controlli antincendio;
  • il piano di emergenza e le esercitazioni periodiche.

L'art. 6 del DPR 151 lo dice in modo esplicito: controlli, verifiche, manutenzioni, informazione e formazione del personale vanno annotati in un apposito registro, aggiornato e disponibile per i controlli del Comando. Durante un sopralluogo, un registro vuoto è una delle carenze rilevate più spesso. Per un esempio di pratica sul territorio puoi leggere la guida al CPI a Firenze; per l'analisi dei pericoli di partenza, l'articolo sul rischio di incendio ed esplosione.

Domande frequenti#

Il CPI esiste ancora?#

Sì, ma solo per le attività di categoria C, dove il Comando lo rilascia dopo il sopralluogo seguito alla SCIA. Per le categorie A e B il titolo è la SCIA antincendio con la relativa ricevuta, che ha lo stesso effetto abilitante. Nel linguaggio comune "CPI" indica comunque tutta la pratica, compresi i rinnovi quinquennali.

Un piccolo ufficio o negozio deve avere il CPI?#

Solo se supera una soglia dell'Allegato I del DPR 151/2011. Un negozio sotto i 400 m² lordi senza altre attività soggette, come una centrale termica oltre 116 kW, non lo richiede. Restano comunque obbligatori valutazione del rischio incendio, estintori, controlli periodici, addetti formati e piano di emergenza, previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Quanto dura il certificato?#

L'attestazione di rinnovo periodico va presentata ogni cinque anni dalla SCIA o dall'ultimo rinnovo, e ogni dieci anni per alcune attività indicate all'art. 5 del DPR 151/2011. Il titolo decade anche prima se l'attività subisce modifiche che aggravano le condizioni di sicurezza senza una nuova procedura presso il Comando.

Chi può presentare la SCIA antincendio?#

La SCIA è firmata dal titolare dell'attività, ma va corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale. Alcune certificazioni, come quelle sulla resistenza al fuoco, richiedono un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno. Il datore di lavoro non può presentarla da solo senza questi documenti tecnici.

Il CPI sostituisce la formazione antincendio degli addetti?#

No. Il certificato riguarda edifici, impianti e attività; la formazione riguarda le persone. Ogni luogo di lavoro deve avere addetti designati e formati secondo il DM 2 settembre 2021, con corso di livello 1, 2 o 3 e aggiornamento almeno quinquennale. Le proposte di formazione sono nella pagina del corso antincendio.


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