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Corso addetto alle pulizie: obblighi e ore per l'impresa
Per lavorare in un'impresa di pulizie non serve un "patentino" nazionale, ma il datore di lavoro deve garantire la formazione sulla sicurezza dell'art. 37 del D.Lgs.
Per lavorare in un'impresa di pulizie non serve un "patentino" nazionale, ma il datore di lavoro deve garantire la formazione sulla sicurezza dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008: 4 ore generali, una parte specifica di 4, 8 o 12 ore secondo il rischio, aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni. A questo si aggiungono informazione sui prodotti chimici, addestramento su DPI e macchine e, dove serve, i corsi per le emergenze.
La guida è pensata per il titolare o il responsabile di un'impresa di pulizie che deve organizzare i corsi del personale. Per un quadro dei rischi del mestiere, del DUVRI negli appalti e della sorveglianza sanitaria c'è l'approfondimento sul corso per addetti alle pulizie e la sicurezza.
Quali corsi deve fare un addetto alle pulizie#
L'obbligo formativo non dipende dal contratto: vale per dipendenti a tempo pieno e part-time, apprendisti, soci lavoratori di cooperativa e lavoratori somministrati. Il pacchetto minimo è composto da quattro elementi.
- Formazione generale di 4 ore, che resta valida come credito permanente anche se il lavoratore cambia impresa.
- Formazione specifica sui rischi della mansione, la cui durata dipende dalla classe di rischio.
- Informazione e formazione sugli agenti chimici, sui DPI e sulle attrezzature effettivamente utilizzate.
- Addestramento pratico su DPI di terza categoria e macchine come monospazzole e lavasciuga, registrato.
Per alcuni lavoratori si aggiungono i corsi per incarichi specifici: preposto, addetto antincendio, addetto al primo soccorso. Il caposquadra che organizza il turno presso un cliente e controlla il lavoro dei colleghi svolge di fatto il ruolo di preposto e deve frequentare il relativo corso.
Classe di rischio e ore secondo l'Accordo 2025#
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025) ha sostituito gli accordi del 2011 e del 2016. Per i lavoratori conferma lo schema 4 ore generali più 4, 8 o 12 ore specifiche e collega la classe di rischio ai codici ATECO dell'azienda, in una tabella per macrocategorie.
Il codice ATECO però non chiude il discorso. Con l'interpello n. 1 del 18 settembre 2025 la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha ribadito che la formazione specifica va riferita all'effettiva mansione considerata nella valutazione dei rischi. Vale in entrambe le direzioni: un impiegato amministrativo dell'impresa di pulizie che non va mai nei cantieri può seguire il percorso a rischio basso, mentre un operatore che usa disinfettanti corrosivi in ospedale deve ricevere una formazione proporzionata a quel rischio, anche oltre la classe minima del codice.
| Percorso | Durata | Aggiornamento | E-learning |
|---|---|---|---|
| Formazione generale | 4 ore | Non si ripete | Ammesso |
| Specifica rischio basso | 4 ore | 6 ore ogni 5 anni | Ammesso |
| Specifica rischio medio | 8 ore | 6 ore ogni 5 anni | Non ammesso, salvo progetti regionali |
| Specifica rischio alto | 12 ore | 6 ore ogni 5 anni | Non ammesso, salvo progetti regionali |
| Preposto (caposquadra) | Percorso dedicato dell'Accordo | Almeno ogni 2 anni (art. 37, comma 7-ter) | Escluso; videoconferenza sincrona ammessa |
Le risposte ai quesiti pubblicate dal Ministero del Lavoro precisano che la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza per la parte teorica e che per i percorsi a distanza il tutor è sempre previsto. Per una sintesi delle regole generali si può consultare la guida all'Accordo Stato-Regioni.
Il rischio chimico: CLP e schede di sicurezza#
Detergenti, disincrostanti, sgrassatori e disinfettanti sono agenti chimici ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve valutarne il rischio (art. 223) e, se l'esito non è "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" (art. 224), applicare misure specifiche, compresa la sorveglianza sanitaria. L'art. 227 obbliga a formare e informare i lavoratori e a dare accesso alle schede di dati di sicurezza.
La formazione deve insegnare a leggere due documenti. L'etichetta, regolata dal Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), riporta pittogrammi, avvertenza ("Pericolo" o "Attenzione"), indicazioni di pericolo H e consigli di prudenza P. La scheda di dati di sicurezza, prevista dall'art. 31 del Regolamento REACH, è organizzata in 16 sezioni: per l'addetto contano soprattutto la sezione 2 (pericoli), la 4 (primo soccorso), la 7 (manipolazione e stoccaggio) e la 8 (controllo dell'esposizione e DPI).
Tre comportamenti vanno insegnati e verificati sul campo:
- non miscelare mai prodotti diversi: ipoclorito (candeggina) e acidi, come molti anticalcare, sviluppano cloro;
- non travasare in contenitori anonimi o in bottiglie per bevande: ogni flacone di travaso deve riportare l'etichetta del prodotto;
- rispettare le diluizioni indicate dal produttore, usando dosatori e non "a occhio".
Le tecniche di valutazione sono approfondite nell'articolo sulla valutazione del rischio chimico.
DPI e addestramento obbligatorio#
I DPI si scelgono in base alla scheda di sicurezza e alla valutazione dei rischi, non per abitudine. Nelle pulizie i più comuni sono guanti di protezione chimica, calzature antiscivolo, occhiali o visiere per travasi e prodotti spray e, in contesti specifici, facciali filtranti o semimaschere.
Il punto da non trascurare è la categoria. Il Regolamento (UE) 2016/425 colloca nella categoria III i DPI contro sostanze e miscele pericolose per la salute e contro agenti biologici nocivi: rientrano qui molti guanti di protezione chimica e i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Per i DPI di terza categoria l'art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 rende l'addestramento sempre indispensabile, e l'art. 37, comma 5, chiede di tracciarlo in un registro, anche informatizzato.
Movimentazione dei carichi, scivolamenti e lavoro isolato#
Secchi pieni, sacchi dei rifiuti, macchine da trasportare fra i piani e movimenti ripetitivi di braccia e spalle rientrano nel Titolo VI del D.Lgs. 81/2008. La formazione deve spiegare le tecniche corrette ma soprattutto gli ausili disponibili: carrelli con secchi su ruote, mop con sistemi di strizzatura, sacchi riempiti a metà, ascensori di servizio invece delle scale. Per le basi teoriche è utile l'approfondimento sulla movimentazione manuale dei carichi.
Due rischi organizzativi completano il quadro. Il primo è lo scivolamento su pavimenti appena lavati, che coinvolge anche i dipendenti del cliente e va gestito con segnaletica e zone di lavoro delimitate. Il secondo è il lavoro isolato in orari in cui gli edifici sono vuoti: la procedura deve indicare come l'addetto chiede aiuto e chi verifica il rientro a fine turno.
Checklist per il datore di lavoro dell'impresa di pulizie#
- Aggiornare il documento di valutazione dei rischi per mansioni e tipologie di cantiere (uffici, scuole, sanità, industria).
- Raccogliere le schede di sicurezza di tutti i prodotti in uso e renderle disponibili anche nei cantieri.
- Stabilire per ogni mansione il percorso specifico (basso, medio, alto) motivandolo nel DVR.
- Pianificare la formazione generale e specifica entro i tempi previsti dall'Accordo per i nuovi assunti.
- Formare come preposti i capisquadra e designare addetti antincendio e primo soccorso in ogni turno.
- Consegnare i DPI con istruzioni e svolgere l'addestramento sui DPI di terza categoria, annotandolo nel registro.
- Addestrare all'uso di monospazzole, lavasciuga e scale portatili.
- Verificare con il medico competente se servono visite per agenti chimici, biologici o movimentazione dei carichi.
- Conservare attestati, registri e verbali di consegna DPI in un fascicolo per lavoratore.
- Programmare gli aggiornamenti quinquennali con uno scadenzario unico.
Per organizzare i corsi si può partire dal corso per lavoratori addetti alle pulizie o dalla versione con la parte teorica online, dove l'e-learning è ammesso.
Domande frequenti#
Esiste un attestato nazionale di "addetto alle pulizie"?#
No, come abilitazione obbligatoria non esiste. Alcune Regioni riconoscono qualifiche professionali per gli operatori del settore, utili sul mercato del lavoro ma diverse dalla formazione sulla sicurezza. Per lavorare legalmente, ciò che il datore di lavoro deve garantire sono i corsi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, l'informazione sui rischi e l'addestramento su DPI e attrezzature.
Il corso sicurezza fatto con un'altra impresa di pulizie è ancora valido?#
La formazione generale di 4 ore è un credito permanente e segue il lavoratore. La parte specifica resta valida se il nuovo lavoro rientra nello stesso settore e nella stessa classe di rischio e l'aggiornamento quinquennale non è scaduto. Il nuovo datore di lavoro deve comunque integrare l'informazione sui propri prodotti, sui cantieri e sulle procedure, e ripetere l'addestramento sui DPI usati.
Gli addetti alle pulizie possono fare il corso tutto online?#
Solo in parte. La formazione generale è ammessa in e-learning; la parte specifica solo per il rischio basso. Se la valutazione colloca la mansione a rischio medio o alto, la specifica va svolta in aula o in videoconferenza sincrona, che il Ministero equipara alla presenza. L'addestramento su DPI e macchine richiede comunque prove pratiche in presenza.
Il lavoratore straniero che non parla bene italiano come va formato?#
L'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 81/2008 richiede che i contenuti siano facilmente comprensibili e, per i lavoratori immigrati, che sia verificata prima la comprensione della lingua usata nel corso. Nelle pulizie conviene affiancare materiali con pittogrammi, dimostrazioni pratiche e un test di verifica semplice, documentando come è stata accertata la comprensione.
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