Indice dei contenuti
Videocorso tecnostress: VDT, smart working e disconnessione
Il tecnostress è lo stress legato all'uso intensivo di computer, smartphone, email e piattaforme di lavoro. La legge non lo nomina, ma il datore di lavoro lo deve comunque valutare dentro il rischio da **stress lavoro-correlato** previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Il tecnostress è lo stress legato all'uso intensivo di computer, smartphone, email e piattaforme di lavoro. La legge non lo nomina, ma il datore di lavoro lo deve comunque valutare dentro il rischio da stress lavoro-correlato previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08. A questo si sommano le regole sui videoterminali del Titolo VII e, per chi lavora da remoto, l'informativa scritta annuale e il diritto alla disconnessione.
Un videocorso di prevenzione serve a trasformare questi obblighi in comportamenti concreti. Funziona solo se segue la valutazione dei rischi, non se la sostituisce: prima si misura il problema in azienda, poi si progetta la formazione.
Che cos'è il tecnostress e perché riguarda la sicurezza#
Con tecnostress si indica il carico psicofisico prodotto dalle tecnologie digitali: reperibilità continua, flusso di notifiche, sovrapposizione tra tempi di lavoro e di vita, cambi frequenti di software, controllo a distanza percepito come costante. Gli effetti segnalati più spesso sono affaticamento, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno, irritabilità e, sul piano fisico, disturbi visivi e muscolo-scheletrici.
Sul piano giuridico non esiste un "rischio tecnostress" autonomo. Esistono però due obblighi che lo comprendono. Il primo è la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli "collegati allo stress lavoro-correlato", prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Il secondo è il Titolo VII dello stesso decreto, dedicato alle attrezzature munite di videoterminale.
Le regole sui videoterminali: Titolo VII del D.Lgs. 81/08#
Il Titolo VII si applica al lavoratore videoterminalista, cioè chi usa un videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni (art. 173). Per questi lavoratori il datore di lavoro deve analizzare i rischi per la vista, i problemi di postura e di affaticamento fisico o mentale e le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art. 174).
L'art. 175 prevede, in assenza di diversa disciplina della contrattazione collettiva, una pausa o un cambiamento di attività di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le pause non sono cumulabili all'inizio o al termine dell'orario di lavoro. L'art. 176 impone la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, con periodicità biennale per chi è idoneo con prescrizioni o ha compiuto cinquant'anni e quinquennale negli altri casi, salvo diversa indicazione del medico.
L'art. 3, comma 10, estende le tutele del Titolo VII anche ai lavoratori a distanza, indipendentemente da dove si svolge la prestazione. Il fatto che un dipendente lavori da casa, quindi, non lo esclude dalla valutazione VDT. Per il dettaglio sulle visite trovi un approfondimento su sorveglianza sanitaria e videoterminale.
Smart working: informativa annuale e disconnessione#
Il lavoro agile è disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 (testo in Gazzetta Ufficiale). L'art. 19 stabilisce che l'accordo individuale individua anche i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro. L'art. 22 obbliga il datore di lavoro a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro agile.
Il quadro si è rafforzato nel 2026. La Legge annuale PMI, Legge 11 marzo 2026, n. 34, ha inserito nel D.Lgs. 81/08 il nuovo art. 3, comma 7-bis: per il lavoro agile svolto in luoghi che non sono nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili, "in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali", si assolvono con la consegna dell'informativa scritta almeno annuale. Dal 7 aprile 2026 la mancata consegna è sanzionata penalmente tramite l'art. 55, comma 5, lett. c), del decreto.
Il diritto alla disconnessione ha anche una base esplicita nell'art. 2, comma 1-ter, del DL 30/2021, convertito dalla Legge 61/2021: chi lavora in modalità agile ha diritto a disconnettersi dagli strumenti tecnologici e dalle piattaforme, nel rispetto degli accordi e dei periodi di reperibilità concordati, senza ripercussioni sul rapporto di lavoro o sulla retribuzione.
Come inserire il tecnostress nel documento di valutazione dei rischi#
La metodologia di riferimento resta quella delle indicazioni della Commissione consultiva permanente del novembre 2010: una valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi e, se emergono criticità o le misure correttive non funzionano, una valutazione approfondita con questionari o focus group. Il percorso completo è descritto nella guida su la valutazione dello stress lavoro-correlato; qui conta capire quali indicatori aggiungere per far emergere la componente digitale.
| Area da valutare | Indicatori utili per il tecnostress | Misure tipiche |
|---|---|---|
| Eventi sentinella | Straordinari non registrati, accessi ai sistemi fuori orario, assenze brevi ripetute | Monitoraggio dei log aggregati, policy sugli orari |
| Contenuto del lavoro | Numero di strumenti di comunicazione, frequenza di interruzioni, cambi di software | Riduzione dei canali, finestre di lavoro senza notifiche |
| Contesto del lavoro | Aspettativa di risposta immediata, controllo a distanza percepito, ruoli poco chiari | Regole scritte sui tempi di risposta, formazione dei capi |
| Postazione VDT | Ore al videoterminale, pause effettive, postazione domestica | Check-list ergonomica, pause programmate, sorveglianza sanitaria |
| Lavoro agile | Fasce di disconnessione, informativa consegnata, reperibilità | Accordo individuale aggiornato, informativa annuale firmata |
Esempio: uno studio professionale con 15 impiegati, metà in smart working due giorni a settimana. Nella valutazione preliminare emergono email inviate dopo le 21 e richieste di risposta entro pochi minuti. Le misure possono essere una fascia di disconnessione scritta nell'accordo individuale, l'invio programmato delle email serali e una sessione formativa per i responsabili di area. È un esempio di ragionamento: indicatori e misure vanno scelti sulla realtà aziendale.
Il lavoro di analisi si inserisce nel documento di valutazione dei rischi e va ripetuto quando cambiano organizzazione, strumenti o modalità di lavoro.
Come strutturare un videocorso di prevenzione sul tecnostress#
Non esiste un corso "tecnostress" con durata fissata dalla legge. Il tema rientra nell'informazione e formazione sui rischi specifici (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08), nell'informazione sul Titolo VII (art. 177) e nell'informativa sul lavoro agile. La formazione obbligatoria dei lavoratori segue l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ammette l'e-learning solo per alcune parti dei percorsi e richiede una piattaforma che tracci frequenza e test; un modulo dedicato al tecnostress può invece essere progettato liberamente come approfondimento.
Un videocorso efficace, in genere, segue questa sequenza:
- Partire dai risultati della valutazione dei rischi, non da contenuti generici: i casi mostrati devono essere quelli emersi in azienda.
- Spiegare il quadro normativo in pochi minuti: Titolo VII, pause, sorveglianza sanitaria, accordo di lavoro agile e disconnessione.
- Dedicare un modulo pratico alla postazione, anche domestica: altezza dello schermo, illuminazione, sedia, distanza visiva.
- Inserire un modulo sull'organizzazione del lavoro digitale: gestione delle notifiche, tempi di risposta concordati, uso dei canali.
- Prevedere un modulo distinto per preposti e dirigenti, che sono quelli che fissano i ritmi e le aspettative di risposta.
- Chiudere con un test di apprendimento e, dopo alcuni mesi, con una verifica dell'efficacia sui comportamenti.
Lezioni brevi, di 10-15 minuti, funzionano meglio di una registrazione unica: è coerente con il messaggio stesso del corso. Se l'azienda vuole usare il modulo anche come parte della formazione obbligatoria, deve verificare che la modalità di erogazione rispetti l'Accordo 2025. Le soluzioni disponibili sono descritte nella pagina sulla formazione e-learning sulla sicurezza e nel corso sul rischio stress lavoro-correlato.
Errori frequenti in caso di controllo#
Il primo errore è considerare il lavoratore agile fuori dal perimetro della sicurezza: senza informativa annuale consegnata e firmata, l'azienda non ha prova dell'adempimento. Il secondo è valutare lo stress lavoro-correlato una sola volta e non aggiornarlo dopo l'introduzione dello smart working o di nuovi software.
Un terzo errore riguarda la sorveglianza sanitaria: i dipendenti che superano le venti ore settimanali al videoterminale vanno sottoposti a visita anche se lavorano in parte da casa. Infine, molte aziende scrivono la disconnessione nell'accordo ma non la applicano: se i responsabili continuano a chiedere risposte immediate fuori orario, la misura esiste solo sulla carta.
Domande frequenti#
Il tecnostress va valutato nel DVR?#
Sì, come parte del rischio stress lavoro-correlato che l'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone di valutare. Non serve un capitolo autonomo con questo nome, ma la valutazione deve considerare gli aspetti digitali: carichi di comunicazione, reperibilità, lavoro da remoto, uso del videoterminale. Gli indicatori vanno aggiornati quando cambiano strumenti o organizzazione del lavoro.
Chi lavora in smart working ha diritto alle pause dal videoterminale?#
Sì. L'art. 3, comma 10, del D.Lgs. 81/08 estende il Titolo VII ai lavoratori a distanza e il nuovo comma 7-bis dello stesso articolo richiama espressamente gli obblighi sui videoterminali per il lavoro agile. Resta valida la pausa di 15 minuti ogni 120 di lavoro continuativo, salvo diversa disciplina dei contratti collettivi, e va indicata nell'informativa annuale.
Il diritto alla disconnessione è un obbligo di legge?#
Sì. L'art. 19 della Legge 81/2017 richiede che l'accordo di lavoro agile preveda misure per assicurare la disconnessione, e l'art. 2, comma 1-ter, del DL 30/2021 riconosce espressamente il diritto, nel rispetto degli accordi e della reperibilità concordata. Il suo esercizio non può avere conseguenze sul rapporto di lavoro o sulla retribuzione.
Un videocorso sul tecnostress sostituisce la formazione obbligatoria?#
No. La formazione generale e specifica dei lavoratori segue l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con durate, modalità e verifiche proprie. Un videocorso sul tecnostress è utile come approfondimento sui rischi emersi dalla valutazione e come supporto all'informativa per lo smart working, ma non copre da solo gli obblighi formativi.
Hai bisogno di consulenza?
Per una valutazione personalizzata sulla tua situazione, contatta Giulio Morelli. Risposta entro 24 ore lavorative.