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Aggiornamento formazione lavoratori: 6 ore ogni 5 anni
Ogni lavoratore già formato deve seguire un aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni, qualunque sia la classe di rischio della sua azienda. Lo conferma la Parte III dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Ogni lavoratore già formato deve seguire un aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni, qualunque sia la classe di rischio della sua azienda. Lo conferma la Parte III dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Le 6 ore si possono svolgere anche in e-learning e la scadenza si calcola per ogni persona, dalla data di completamento del corso precedente.
L'aggiornamento non è una ripetizione del corso iniziale. Serve a riportare il lavoratore al passo con cambiamenti di norme, processi, attrezzature e con ciò che è successo in azienda negli ultimi anni.
Quante ore e per chi#
La durata è unica per tutte le classi: a cambiare è il corso iniziale, non il suo aggiornamento.
| Classe di rischio | Corso iniziale | Aggiornamento | Periodicità |
|---|---|---|---|
| Basso | 8 ore (4 più 4) | 6 ore | Ogni 5 anni |
| Medio | 12 ore (4 più 8) | 6 ore | Ogni 5 anni |
| Alto | 16 ore (4 più 12) | 6 ore | Ogni 5 anni |
I percorsi iniziali sono descritti nelle guide dedicate al rischio basso, al rischio medio e al rischio alto. Il modulo generale di 4 ore, che è un credito permanente, è trattato nella guida alla formazione generale lavoratori.
L'obbligo riguarda tutti i lavoratori nel senso dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08: dipendenti, apprendisti, somministrati, soci lavoratori. Le altre figure hanno aggiornamenti propri da tenere distinti. Il preposto, per esempio, si aggiorna con 6 ore ogni due anni e senza e-learning, come spiegato nella guida al corso di aggiornamento per preposti.
Come si calcola la scadenza#
Il quinquennio parte dalla data di fine del corso iniziale completo, cioè dalla conclusione della parte specifica. Poi decorre dalla data di completamento di ciascun aggiornamento. Ogni lavoratore ha quindi la sua scadenza, e l'azienda non può fissare una data unica per tutti se gli attestati hanno date diverse.
| Lavoratore | Fine corso iniziale | Primo aggiornamento entro | Se aggiornato il 10/03/2027, prossima scadenza |
|---|---|---|---|
| A | 15/06/2022 | 15/06/2027 | 10/03/2032 |
| B | 02/11/2023 | 02/11/2028 | 10/03/2032 |
| C | 20/01/2021 | 20/01/2026, scaduto | 10/03/2032 |
L'esempio mostra un vantaggio pratico: un'azienda che organizza una sessione unica può allineare le scadenze dei lavoratori, anticipando l'aggiornamento di chi scadrebbe più avanti. Il lavoratore C, invece, ha superato la scadenza: tra gennaio 2026 e marzo 2027 non è stato formato in modo adeguato.
Un evento può anticipare l'obbligo. L'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 richiede nuova formazione in caso di trasferimento o cambio di mansione e di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Questa formazione mirata non sostituisce l'aggiornamento quinquennale e non sposta la sua scadenza.
Cosa deve contenere l'aggiornamento#
La Parte III dell'Accordo chiede che l'aggiornamento non sia una replica del corso iniziale, ma tratti evoluzioni e approfondimenti. In pratica, sei ore ben spese toccano quattro aree:
- Novità normative rilevanti per il lavoratore: per esempio le regole sull'addestramento introdotte dalla legge 34/2026 o i nuovi obblighi su attrezzature e DPI.
- Cambiamenti in azienda: nuove macchine, nuovi prodotti chimici, riorganizzazioni, nuove sedi o cantieri.
- Esperienza dell'azienda: infortuni e quasi incidenti degli ultimi anni, analizzati in forma anonima, con le misure adottate.
- Rischi emersi o sottovalutati: stress lavoro-correlato, aggressioni, lavoro solitario, rischi legati al caldo, secondo l'aggiornamento del DVR.
Un aggiornamento costruito sui fatti dell'azienda è più utile e più difendibile di un pacchetto generico. Le FAQ ministeriali ammettono aule miste con lavoratori di aziende diverse, purché della stessa classe di rischio e con mansioni confrontabili: anche in questo caso conviene dedicare parte delle ore alla realtà di ciascuno.
Esempio di programma#
Esempio: un'azienda alimentare con 30 addetti alla produzione deve aggiornare il personale formato nel 2021. Un programma di 6 ore coerente con l'Accordo potrebbe prevedere un'ora sulle novità normative, due ore sulla nuova linea di confezionamento installata nel 2024 e sui relativi ripari, un'ora sull'analisi di due quasi incidenti con i carrelli, un'ora sul rischio da caldo nei reparti e un'ora di verifica e discussione. Lo stesso programma, recitato a un ufficio, non avrebbe senso: per questo i pacchetti identici per tutti i settori sono il punto debole più comune.
Modalità: si può fare online?#
Sì. L'aggiornamento dei lavoratori può essere svolto in e-learning in tutte le classi di rischio, anche quando la formazione specifica iniziale era obbligatoriamente in aula, come nel rischio medio e alto. Sono ammesse anche aula, videoconferenza sincrona e modalità mista.
Il corso online deve rispettare i requisiti della Parte IV: piattaforma che tracci la fruizione, tutor disponibile, verifica finale e attestato con l'indicazione della modalità. La frequenza minima per ottenere l'attestato è del 90% delle ore. Come per ogni altra formazione, le ore si svolgono in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore (art. 37, comma 12).
L'e-learning non è sempre la scelta migliore. Se negli ultimi anni sono cambiate macchine o procedure di reparto, una parte in presenza con prove sul posto rende l'aggiornamento più efficace. Le opzioni sono descritte nella scheda del corso di aggiornamento formazione lavoratori.
Se l'aggiornamento è scaduto#
Un aggiornamento in ritardo è una violazione dell'art. 37 per tutto il periodo in cui manca, sanzionata dall'art. 55 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. Le conseguenze pratiche, però, dipendono da quanto tempo è passato. Secondo le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026:
- entro dieci anni dall'ultimo corso, basta recuperare l'aggiornamento mancante;
- oltre i dieci anni senza aggiornamenti, il credito formativo decade e la formazione va ripetuta.
Il recupero va fatto subito: il lavoratore non aggiornato non è formato in modo adeguato, e dopo un infortunio questo pesa nella ricostruzione delle responsabilità.
Checklist per lo scadenzario#
- Registra per ogni lavoratore la data di fine corso iniziale e di ogni aggiornamento.
- Tieni separate le scadenze di lavoratori (5 anni), preposti (2 anni) e abilitazioni per le attrezzature (4 ore ogni 5 anni).
- Programma l'aggiornamento almeno tre mesi prima della scadenza.
- Archivia attestati e verbali insieme alla documentazione della valutazione dei rischi.
- Dopo ogni aggiornamento, documenta la verifica di efficacia osservando i comportamenti in reparto.
Il quadro di tutti gli aggiornamenti previsti dal nuovo testo è nella guida all'Accordo Stato-Regioni 2025, mentre il testo ufficiale è nell'Allegato A pubblicato dal Ministero del Lavoro.
Domande frequenti#
L'aggiornamento è diverso tra rischio basso, medio e alto?#
No nella durata: sono 6 ore ogni cinque anni per tutte le classi. Cambiano i contenuti, che devono riflettere i rischi della mansione e le novità intervenute in azienda. Un aggiornamento per un cantiere tratterà cadute dall'alto, macchine e nuove procedure; quello di un ufficio darà spazio a videoterminali, stress e gestione delle emergenze.
Da quando decorrono i cinque anni?#
Dalla data di completamento del corso iniziale, cioè dalla fine della formazione specifica, e poi dalla data di ciascun aggiornamento. La scadenza è individuale. Un'azienda può anticipare l'aggiornamento di alcuni lavoratori per allineare le date, ma non può posticiparlo oltre il quinquennio di chi scade prima.
Ho cambiato lavoro: il nuovo datore deve aggiornarmi subito?#
Dipende dalla data del tuo ultimo corso. Il nuovo datore di lavoro deve garantire la formazione specifica sui rischi della nuova mansione e verificare l'attestato. Se il tuo quinquennio è in scadenza o superato, deve anche organizzare l'aggiornamento. Le 4 ore generali, invece, restano valide come credito permanente.
L'aggiornamento da preposto vale anche come aggiornamento da lavoratore?#
Sono due obblighi con regole diverse: il preposto si aggiorna ogni due anni, senza e-learning, su contenuti legati al suo ruolo di vigilanza. Conviene gestire le due scadenze in modo distinto nello scadenzario e verificare con il soggetto formatore se e come i contenuti svolti possano essere riconosciuti, documentandolo nel fascicolo formativo.
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